No. Non esiste un diritto automatico alla restituzione delle somme o alla loro compensazione. Finché rimane valida la delibera assembleare che ha approvato i lavori, il fondo deve restare vincolato. Per riavere le quote o stornarle, è necessaria una nuova votazione dell’assemblea che revochi formalmente l’intervento.
Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza, il semplice ritardo nell’inizio delle opere o la mancata apertura del cantiere non fanno venire meno l’obbligo di contribuzione dei singoli condòmini.
Il denaro versato per il “fondo speciale” serve a garantire che il Condominio abbia la liquidità necessaria per far fronte agli impegni presi con i fornitori e i tecnici. Finché la delibera che ha approvato i lavori non viene ufficialmente revocata o annullata con una nuova votazione, il titolo che giustifica il pagamento rimane valido a tutti gli effetti di legge.
Cosa significa in termini pratici?
• L’amministratore non può restituire i soldi di sua iniziativa, poiché deve agire come custode della volontà espressa dall’assemblea.
• Un condòmino non può decidere autonomamente di non pagare le rate ordinarie “scalando” quanto già versato per i lavori straordinari. Questo creerebbe un buco di liquidità nella gestione comune e potrebbe portare all’emissione di decreti ingiuntivi nei suoi confronti.
• Se la compagine condominiale ritiene che i lavori non debbano più essere eseguiti (ad esempio perché è passato troppo tempo o le condizioni sono cambiate), deve riunirsi e votare la revoca formale dell’appalto. Solo dopo questo passaggio, l’assemblea potrà decidere se restituire le somme ai proprietari o destinarle ad altre finalità comuni.



