Il dilemma: crediti inesistenti o crediti non spettanti?

Il dilemma dei prossimi anni riguarderà crediti fiscali che potranno essere classificati come inesistenti o non spettanti. Vediamo le differenze tra questi due concetti:

  1. Crediti Inesistenti:
  • Un credito è considerato inesistente quando mancano, in tutto o in parte, i presupposti che ne determinano l’origine.
  • L’attuale formulazione del Decreto Sanzioni definisce i crediti inesistenti come quelli per i quali manca il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante controlli specifici².
  • La sanzione per l’utilizzo di crediti inesistenti attualmente varia dal 100% al 200% dell’importo, ma con le nuove norme della riforma fiscale, questa sanzione sarà ridotta al 70%.
  1. Crediti Non Spettanti:
  • I crediti non spettanti sono fondati su fatti reali, ma non rientrano nella disciplina attributiva a causa del difetto di specifici elementi o particolari qualità.
  • La sanzione per l’utilizzo di crediti non spettanti è attualmente del 30%, ma anche questa verrà ridotta al 25% con le nuove definizioni introdotte dalla riforma fiscale.

Con sentenza N. 34419 le Sezioni Unite hanno sancito il principio secondo il quale il più lungo termine decadenziale di otto anni si applica soltanto ai crediti inesistenti e non anche a quelli non spettanti. In particolare, secondo i giudici di legittimità “all’azione di accertamento dell’erario si applica il termine di otto anni, ex art. 27 c. 16 DL 185/2008, quando il credito utilizzato è inesistente. Per tale ultimo dovendo intendersi – ai sensi dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 471/1997 (introdotto dall’art. 15 del d.lgs. n. 158/2015) – il credito che, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui all’art. 36-bis DPR 600/73, all’art. 36-ter DPR 600/73 e all’art. 54-bis DPR 633/72. Ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento”.

In sintesi, i crediti inesistenti sono quelli che mancano dei presupposti necessari, mentre i crediti non spettanti sono basati su fatti reali ma non rientrano nelle regole di attribuzione. La corretta gestione di questi crediti è fondamentale per evitare sanzioni e problemi con l’erario.

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