IL SINGOLO CONDÒMINO HA IL DIRITTO DI VISIONARE O RICHIEDERE COPIA DEI FILMATI REGISTRATI DALLE TELECAMERE CONDOMINIALI?

No, non esiste un diritto di accesso libero e incondizionato. Il condòmino può visionare le immagini solo se dimostra un interesse legittimo e documentato (come aver subito un furto o un danno) e solo attraverso una procedura formale che tuteli la privacy degli altri soggetti ripresi. L’Amministratore non può mostrare i filmati “grezzi” in cui compaiono terzi senza aver prima oscurato i loro volti.

La gestione delle immagini captate da impianti condominiali (art. 1122-ter c.c.) non rientra nella comune “ispezione dei documenti condominiali”, ma è regolata rigidamente dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dal Codice Privacy.
Ecco i punti fondamentali che disciplinano la richiesta di accesso:

  1. Il condòmino non può richiedere le immagini per “curiosità” o per monitorare l’uso delle parti comuni da parte dei vicini. L’accesso è consentito solo per finalità di tutela del proprio patrimonio o incolumità. Pertanto, l’Amministratore deve subordinare l’accesso alla presentazione di una denuncia/querela formale presentata all’Autorità Giudiziaria.
  2. Se nelle riprese appaiono altri condòmini, passanti o lavoratori (es. addetti alle pulizie), le loro immagini sono dati personali protetti. La visione diretta da parte del richiedente senza il preventivo oscuramento (masking) dei volti di terzi costituisce un illecito trattamento dei dati, esponendo il Condominio e l’Amministratore a pesanti sanzioni del Garante.
  3. Poiché l’oscuramento dei volti e l’estrapolazione di segmenti video specifici richiedono competenze tecniche e tempo, l’Amministratore ha il diritto di addebitare i costi tecnici dell’operazione direttamente al condòmino richiedente, in quanto attività extra-mandato finalizzata a un interesse privato.
  4. Si ricorda che, salvo diverse indicazioni delle autorità o specifiche necessità di sicurezza (es. indagini in corso), le immagini vengono generalmente sovrascritte dopo 24-48 ore (limite stabilito dal Garante Privacy). Richieste tardive non potranno quindi essere soddisfatte per intervenuta cancellazione automatica dei dati.

Fonte: Anaci BAT

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