Il verbale dell’assemblea

Delle deliberazioni dell’assemblea si deve redigere verbale. L’originale viene redatto in assemblea e conservato in un apposito registro che l’amministratore deve conservare.
Il verbale dell’assemblea è un atto privato, ciò significa che tale verbale non ha la validità di un atto pubblico o di un certificato ma può essere però portato come prova in caso di liti in tribunale.
Il verbale altro non è che la rappresentazione fedele per iscritto di ogni momento rilevante della riunione e del risultato delle votazioni. A questo proposito bisogna notare che non è necessario riportare ogni dichiarazione resa durante l’assemblea, ma solamente quelle che espressamente sono oggetto di richiesta oltre, naturalmente, quelle salenti ai fini della decisione deliberativa.

Il verbale è quindi l’atto finale del procedimento di formazione della volontà del collegio assembleare. La sua funzione è quella di offrire una prova presuntiva dei fatti verificatisi nel corso dell’assemblea, tanto che sul condomino, il quale impugni la deliberazione assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nello stesso, ricade l’onere di provare il proprio assunto.
Resta obbligatorio annotare, per ogni delibera, anche i dissenzienti e gli astenuti. Ciò permetterà agli stessi di impugnare la delibera qualora ne abbiano interesse secondo l’art. 1137 del Codice civile.
Ogni condomino può pretendere che sia messa a verbale una dichiarazione, soprattutto se di dissenso.

In merito alla comunicazione del verbale questa avviene mediante l’invio di una copia dall’amministratore a tutti i condomini: indiscutibilmente deve essere comunicata a coloro che erano assenti sia per portare a loro conoscenza le deliberazioni dell’assemblea e gli obblighi che ne derivano sia per dare loro modo, entro trenta giorni, di impugnare le delibere.

IL CONTENUTO DEL VERBALE ASSEMBLEARE

  • Luogo
  • Data
  • Orario
  • Tipologia di assemblea convocata
  • Verifica della regolarità dell’assemblea
  • Elenco dei partecipanti
  • Nomina del presidente de del segretario
  • Dichairazione di validità dell’assemblea
  • Lettura deipunti all’ordine del giorno
  • Apertura della discussione
  • Annotazione sommarie delle osservazioni
  • Votazione
  • Risultati della votazione
  • Menzionedi eventuali allegati
  • Sottoscrizione del verbale
  • Dichairazione di chiusura dell’assemblea e firme

Per contestare una decisione assunta durante una riunione condominiale è necessario proporre un’impugnazione, tramite un avvocato, dinanzi al giudice competente entro il termine di 30 giorni che decorre:

  • dalla data dell’assemblea: per i condomini presenti che si sono astenuti oppure erano dissenzienti;
  • dalla data di comunicazione della delibera per i condomini che non erano presenti alla riunione condominiale.

Nel momento in cui viene proposta l’impugnazione, la delibera dell’assemblea condominiale rimane comunque vincolante per i condomini fino a quando non venga accertata l’illegittimità. n mancanza di impugnazione, la delibera è valida per tutti i condomini, anche se durante l’assemblea erano assenti oppure se non hanno manifestato la propria contrarietà rispetto alla decisione assunta.

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NON SONO D’ACCORDO CON LA DECISIONE PRESA A MAGGIORANZA: POSSO EVITARE DI PAGARE?

No. La delibera approvata regolarmente vincola tutti i condomini, anche chi ha votato contro o era assente. Il dissenso personale non esonera dal pagamento delle spese. Ai sensi dell’art. 1137, comma 1, c.c., le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini. Il funzionamento del Condominio si basa sul principio democratico della maggioranza (millesimale […]

UN FORNITORE DEL CONDOMINIO (IMPRESA, TECNICO, CONSULENTE) PUO’ CHIEDERE E OTTENERE COPIA DEL VERBALE DI ASSEMBLEA CHE HA DELIBERATO LA SUA NOMINA?

NO. L’amministratore ha il dovere giuridico di non consegnare copia, neanche parziale o in estratto, del verbale di assemblea a soggetti terzi. La tutela della privacy e degli interessi del Condominio è una priorità assoluta. l diniego da parte dell’amministratore non è un atto di scortesia o di ostruzionismo, ma l’adempimento di precisi doveri di […]

Il condomino ha diritto di allegare documenti al verbale?

No, nessuna norma di legge prevede questo diritto. Il presidente dell’assemblea può quindi rifiutarsi di allegare documenti al verbale.Il rifiuto del presidente di allegare documenti al verbale non invalida la delibera assembleare in quanto quest’ultimo deve contenere i nomi dei partecipanti, i millesimi che rappresentano e l’esito delle votazioni oltre ad eventuali brevi dichiarazioni dei […]