IN CONDOMINIO CHI PUO’ ANDARE IN FERIE?

Le ferie, un periodo di riposo fondamentale per il recupero psicofisico, sono un diritto acquisito per milioni di lavoratori dipendenti. Ma cosa accade in un contesto particolare come quello condominiale? L’amministratore, il portiere o il manutentore hanno diritto alle ferie? E, soprattutto, come si garantisce la continuità dei servizi essenziali per il buon vivere in comune? In questo articolo approfondiremo le dinamiche delle “ferie” in condominio, chiarendo diritti, doveri e le soluzioni per mantenere l’efficienza, anche ad agosto.
La gestione di un condominio richiede una presenza costante e la capacità di intervenire tempestivamente per garantire il benessere e la sicurezza dei condomini. Che si tratti dell’amministratore che coordina la vita condominiale, o del manutentore che interviene su guasti e problemi, la loro attività è importante. L’arrivo del periodo estivo o di altre festività porta con sé la naturale esigenza di riposo. Tuttavia, l’interruzione improvvisa dei servizi o l’assenza di riferimenti per le emergenze può creare notevoli disagi. Comprendere chi ha diritto alle ferie nel senso comune del termine e chi invece deve semplicemente organizzare una pausa lavorativa, è fondamentale per un condominio sereno.

Il concetto di “ferie” varia radicalmente a seconda della natura del rapporto contrattuale che lega le figure professionali al condominio.

Il Lavoratore Dipendente:
Se il condominio ha del personale assunto direttamente (come un portiere, un custode o, in rari casi, un manutentore interno), questi sono a tutti gli effetti lavoratori subordinati. Hanno diritto a ferie retribuite (minimo 4 settimane all’anno, di cui almeno 2 nell’anno di maturazione), maturano TFR, ricevono busta paga regolare. È compito dell’amministratore (in qualità di datore di lavoro per conto del condominio) pianificare le ferie di questi dipendenti, garantendo la copertura del servizio durante la loro assenza, ad esempio con un sostituto temporaneo. La normativa di riferimento è il D.Lgs. 66/2003 (Artt. 10 e ss.) e il Codice Civile (Art. 2109).

L’Amministratore di Condominio
L’amministratore è quasi sempre un libero professionista o il titolare di uno studio (individuale o associato) che opera con Partita IVA. Non è un dipendente del condominio, bensì un mandatario (Art. 1129 c.c.). Il suo compenso (onorario) è legato all’espletamento dell’incarico, non alla presenza oraria. Non matura ferie retribuite. Il suo periodo di riposo è una sua autonoma decisione, che comporta un mancato guadagno. Quando l’amministratore si assenta, deve garantire la continuità del servizio e la reperibilità per le urgenze. Non può semplicemente “chiudere bottega”. Spesso si avvale di Collaboratori interni allo studio, colleghi esterni con cui ha accordi di reciproca sostituzione, servizi di segreteria/risponditore automatico con indicazioni chiare per le emergenze.

Fornitori di Servizi
La maggior parte dei manutentori (idraulici, elettricisti, imprese di pulizie, giardinieri) sono ditte esterne o artigiani con Partita IVA che offrono servizi al condominio. Sono fornitori di servizi, vincolati da un contratto d’opera/manutenzione o d’appalto con il condominio. I titolari di queste ditte/attività non maturano ferie retribuite. I dipendenti di queste ditte, invece, hanno diritto alle ferie, che vengono gestite e retribuite dalla loro azienda. Queste ditte devono organizzare il loro lavoro in modo da garantire la copertura del servizio pattuito con il condominio, anche durante i periodi di riposo del loro personale o del titolare. Ciò può avvenire tramite turnazioni del personale, reperibilità per le emergenze.

    Garantire il Servizio
    La questione delle “ferie” non è solo una questione di riposo, ma tocca il cuore della responsabilità e della gestione del condominio. L’Art. 1129 del Codice Civile stabilisce che l’amministratore, nell’esercizio delle sue funzioni, deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia. Questo include l’obbligo di garantire la gestione ordinaria e la gestione delle urgenze, anche durante i periodi di assenza. Un’assenza non comunicata o una mancata predisposizione per le emergenze potrebbe configurare una grave irregolarità nella gestione.

    Per i manutentori esterni, il contratto di appalto o d’opera (Artt. 1655 ss. c.c.) disciplina le modalità del servizio. Spesso, questi contratti includono clausole relative alla continuità del servizio, ai tempi di intervento per le emergenze e alle penalità in caso di inadempimento. Se una ditta di manutenzione chiude per ferie senza predisporre un servizio di reperibilità per le urgenze concordato, potrebbe incorrere in responsabilità contrattuale.

    Consigli Pratici
    La gestione delle “ferie” in condominio non è solo una questione legale, ma anche di buon senso e buona prassi. Ecco alcuni consigli utili:

    Per i Condomini: Assicuratevi che l’amministratore comunichi tempestivamente i suoi periodi di assenza e, soprattutto, i recapiti per le emergenze e l’eventuale nominativo di un sostituto. Tenete a portata di mano i numeri delle ditte di manutenzione principali (ascensore, autoclave, idraulico, elettricista) che il condominio utilizza e che dovrebbero garantire un servizio di reperibilità.

    Per l’Amministratore di Condominio: Pianificate con Anticipo: Organizzate le vostre assenze non in concomitanza con scadenze importanti o assemblee. Informate i condomini tramite avvisi in bacheca o circolare sui vostri periodi di riposo, fornendo un contatto per le urgenze (vostro o di un sostituto) e i riferimenti delle ditte di pronto intervento.

    Per le Ditte e i Professionisti Manutentori: Definire nel contratto con il condominio le modalità di gestione delle emergenze e della reperibilità, soprattutto nei periodi festivi o di chiusura aziendale. Se nulla è riportato le il servizio deve essere garantito senza se e senza ma. Se si hanno dipendenti, gestire le loro ferie in modo da mantenere sempre una squadra o un referente disponibile per le urgenze. Avvisare l’amministratore (e di conseguenza i condomini) sui periodi di chiusura e fornire un contatto d’emergenza valido.

    In definitiva il Condominio non va in ferie e l’indotto che lo circonda deve adeguarsi e organizzarsi per fornire un servizio efficiente.

    Fonte: Anaci BAT

    Condividi:

    Articoli Correlati

    ECOBONUS 2026 E NUOVI VADEMECUM ENEA: ADEMPIMENTI PER L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

    L’ENEA ha pubblicato l’aggiornamento ufficiale dei 13 vademecum tecnici dedicati agli interventi agevolabili con l’Ecobonus. Il riallineamento della documentazione recepisce le novità fiscali previste per il triennio 2025-2027 e integra i nuovi requisiti tecnici impiantistici introdotti dal D.Lgs. n. 5/2026. Per l’amministratore di condominio, questo aggiornamento rappresenta una guida operativa fondamentale: non si tratta soltanto […]

    CONDÒMINI MOROSI E LAVORI FERMI? L’AMMINISTRATORE NON È ONNIPOTENTE: IL TRIBUNALE DI PESCARA INGIUNGE IL PAGAMENTO AI MOROSI

    Esiste un confine invisibile, ma giuridicamente d’acciaio, oltre il quale l’obbligo di garanzia dell’amministratore di condominio si infrange contro il muro dell’inerzia assembleare. Troppo spesso il professionista viene percepito come un parafulmine universale, chiamato a rispondere non solo delle proprie mancanze, ma anche delle paralisi economiche e decisionali generate dai suoi stessi mandanti. La pronuncia […]

    DA VETROCEMENTO A GRIGLIE DI AERAZIONE PER IL FUTURO BOX AUTO: NO DALLA CASSAZIONE

    La recente ordinanza della Corte di Cassazione 25/06/2026, n. 21707, interviene in modo deciso su una tematica nella gestione degli stabili condominiali, affrontando la spinosa questione della modifica delle aperture poste sul piano di calpestio comune. Il presente articolo fornirà i necessari chiarimenti per comprendere quando il proprietario di un locale interrato possa, o meno, […]

    #01: FAI IL QUIZ DI CONDOMINIO E VERIFICA LA TUA PREPARAZIONE

    QUESITO 1 Domanda del 27/09/2026:In sede di delibera di nomina o di rinnovo dell’incarico, quale formalità deve inderogabilmente rispettare l’amministratore di condominio in relazione al proprio compenso, al fine di non inficiare la validità della nomina stessa?risposta a) Deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per […]