Infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento soprastante pertanto il danneggiato richiede l’intervento di maestranze che accertino il problema e provvedano alla riparazione nonchè al risarcimento dei danni subiti.
In caso di contestazione della provenienza dei danni, chi paga la ricerca della cause delle infiltrazioni?
Sul punto la legge non dice nulla, ma la risposta si può argomentare dalle regole sul cosiddetto “onere della prova” nell’ambito del processo civile.
La materia delle infiltrazioni di acqua in condominio rientra nella cosiddetta “responsabilità extracontrattuale da fatto illecito”. Questa è regolata da una norma cardine: l’articolo 2051 del Codice civile. Secondo tale disposizione, il proprietario di una cosa da cui derivano danni a terzi deve risarcire detti danni anche se non ne ha colpa o se non li ha procurati volontariamente.
Questa regola di carattere sostanziale però si accompagna a un’altra fissata dall’articolo 2697 del Codice civile: chi intende far valere un proprio diritto in giudizio ne deve dimostrare il fondamento. Egli cioè deve onerarsi della prova dell’esistenza di tale diritto.
In materia di illeciti extracontrattuali (ossia derivanti non da contratti ma da altri comportamenti), come appunto le infiltrazioni di acqua, il danneggiato deve quindi dimostrare:
- di aver subito un danno;
- che tale danno dipende dalla proprietà della controparte citata in giudizio.
Il secondo elemento, chiamato “nesso di c.ausalità” richiede che sia il danneggiato a fornire la prova che le perdite derivano dalla proprietà del vicino.
La legge ammette anche la possibilità di dimostrare l’origine di un danno attraverso presunzioni (i famosi “indizi”) e fatti notori. La circostanza che sopra il soggiorno del danneggiato vi sia proprio il bagno del condomino del piano superiore induce ragionevolmente a presumere che sia di quest’ultimo la responsabilità per le infiltrazioni e non magari del condominio o di un altro condomino.
In sintesi possiamo così concludere:
- in assenza di prove circa la responsabilità del presunto danneggiante, il giudice rigetterà la domanda del danneggiato;
- pertanto spetta al danneggiato dalle infiltrazioni dimostrare che queste provengono dalla proprietà del vicino, sostenendo le spese per la ricerca di tale prova;
- la prova del rapporto di “causa-effetto” tra le infiltrazioni e la proprietà del vicino può però essere fornita anche con “presunzioni”, laddove vi sia una ragionevole probabilità che il responsabile sia il condomino del piano di sopra;
- se il danneggiato fornisce la prova della provenienza delle perdite di acqua (anche con presunzioni) spetta al danneggiante dimostrare il contrario. Diversamente, egli dovrà farsi carico delle spese di riparazione e, prima ancora, di quelle necessarie a individuare il punto preciso in cui si è rotta la tubatura



