L’ASSICURAZIONE DEL CONDOMINIO È OBBLIGATORIA PER LEGGE?

No, la legge non la impone, ma diventa obbligatoria se prevista dal Regolamento di Condominio o se deliberata dall’assemblea.

Attualmente, né il Codice Civile né la Riforma del Condominio (L. 220/2012) contengono una norma che obblighi tutti i condomini ad avere una polizza. Tuttavia, l’obbligo nasce internamente in due casi specifici:

  1. Regolamento: Se il Regolamento di Condominio contiene una clausola che impone l’assicurazione, l’Amministratore è costretto a stipularla (è un “atto dovuto”).
  2. Delibera: Se l’assemblea vota a favore della stipula con le maggioranze di legge, la decisione diventa vincolante per tutti i proprietari, compresi i dissenzienti.

Quali maggioranze servono?

Per la STIPULA EX NOVO (Nuova Polizza):
Se il condominio non è assicurato e deve decidere per la prima volta, o se si cambia compagnia con condizioni più onerose.
Maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell’edificio (500 millesimi).
Sebbene sia un atto conservativo, la stipula di un nuovo contratto comporta una spesa vincolante per il futuro. La giurisprudenza consiglia questa maggioranza (art. 1136 c. 2 c.c.) per evitare che la spesa venga impugnata.

Per il RINNOVO o ADEGUAMENTO:
Se si tratta di rinnovare la polizza esistente o aggiornare i massimali (es. valore di ricostruzione).
Maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (333,33 millesimi).
Rientra nella gestione ordinaria e conservativa (art. 1136 c. 3 c.c.).

Attenzione: la polizza non copre tutto
È fondamentale sapere che la presenza dell’assicurazione non esonera totalmente i condòmini dalle spese. In caso di sinistro, il Condominio dovrà comunque pagare di tasca propria la franchigia o lo scoperto (la parte di danno che resta a carico dell’assicurato) e i danni derivanti da cause escluse dalle condizioni contrattuali (rischi non coperti dalla polizza).

Fonte: Anaci BAT

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