LAVORI ESEGUITI EXTRA CAPITOLATO E RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE

La gestione condominiale è un ambito complesso, spesso segnato da questioni spinose come l’esecuzione di lavori extra capitolato: interventi non previsti dal contratto originale o non deliberati dall’assemblea. La recente sentenza n. 939 del 31 luglio 2025 del Tribunale di Busto Arsizio offre una lettura sui poteri decisionali dell’amministratore e sulle conseguenze legali quando si agisce senza il consenso assembleare, in particolare in relazione al principio dell’arricchimento senza causa.

La questione
Il cuore della questione risiede nei limiti dell’autonomia decisionale dell’amministratore di condominio. In base all’articolo 1135, comma 1, n. 4, del Codice Civile, l’approvazione di lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell’edificio richiede una specifica delibera assembleare, adottata con le maggioranze prescritte dall’articolo 1136, comma 4, c.c.. Questa delibera deve definire con precisione l’oggetto del contratto di appalto, inclusi le opere da eseguire e il relativo importo.
La Corte di Cassazione ha ribadito che l’amministratore non può affidare autonomamente lavori straordinari (anche se extra capitolato) senza previa autorizzazione assembleare, a meno che non si tratti di opere urgenti. L’iniziativa contrattuale dell’amministratore, senza previa approvazione o successiva ratifica dell’assemblea, non crea alcun obbligo di contribuzione a carico dei condomini. Questo perché i poteri dell’amministratore sono circoscritti all’ordinaria amministrazione, mentre le decisioni sulla straordinaria amministrazione sono riservate all’assemblea.
Tuttavia, esiste un’eccezione importante: l’assemblea può ratificare le spese straordinarie sostenute dall’amministratore senza autorizzazione preventiva, anche se non urgenti, approvandole successivamente e sanando così la mancanza di una delibera iniziale.

Il caso pratico
Il caso esaminato dal Tribunale di Busto Arsizio ha avuto origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice nei confronti di un condominio, per il pagamento di circa 24.808,17 euro, come corrispettivo per opere di manutenzione straordinaria commissionate.
Il condominio si è opposto al decreto, sostenendo di aver già pagato gran parte dei lavori e che il debito residuo fosse di soli 9.612,39 euro. Inoltre, il condominio ha evidenziato che un importo trattenuto a titolo di garanzia (il 10% del valore delle opere) non era stato svincolato a causa della mancata effettuazione del collaudo finale. La contestazione principale riguardava una fattura di 16.500,00 euro relativa a interventi extra capitolato che, secondo il condominio, non erano mai stati autorizzati né dall’amministratore, né dal direttore dei lavori, né dall’assemblea.
La società appaltatrice, dal canto suo, ha ribadito l’effettiva esecuzione di tutti i lavori extra capitolato, sostenendo che sia la tipologia degli interventi sia il compenso fossero stati concordati tra le parti. Ha inoltre invocato il principio dell’ingiustificato arricchimento (ex art. 2041 c.c.) qualora il corrispettivo contrattuale non fosse riconosciuto, argomentando che il condominio aveva comunque beneficiato delle prestazioni eseguite.
Il Tribunale ha accolto parzialmente le ragioni del condominio. L’istruttoria ha confermato che l’impresa appaltatrice aveva correttamente eseguito i lavori extra contratto per l’intero ammontare di 16.500,00 euro. Tuttavia, è emerso chiaramente che questi lavori non erano stati previamente autorizzati dall’assemblea condominiale. Gli accordi erano stati definiti esclusivamente tra l’allora amministratore del condominio, il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice, senza alcun coinvolgimento o ratifica dell’organo assembleare.
Di conseguenza, il giudice ha stabilito che gli accordi tra l’amministratore e l’impresa non hanno prodotto effetti nei confronti del condominio, che non li aveva né approvati né ratificati. Poiché non esisteva un accordo valido per giustificare il pagamento dei lavori extra capitolato, la richiesta della società in tal senso è stata ritenuta infondata e il decreto ingiuntivo revocato.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto la domanda di arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.) proposta dalla società appaltatrice. La sentenza ha riconosciuto che i lavori erano stati effettivamente eseguiti e che il condominio ne aveva beneficiato, vedendo realizzate opere necessarie di consolidamento e manutenzione straordinaria, che avevano incrementato il patrimonio dei singoli condomini. Poiché mancava una valida causa negoziale (l’autorizzazione assembleare), è stato riconosciuto il diritto dell’impresa a un indennizzo, liquidato nell’importo di 16.500,00 euro (IVA inclusa), pari alla diminuzione patrimoniale subita dall’appaltatore.
Relativamente alla somma trattenuta a garanzia dal condominio, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del condominio di trattenere il residuo dovuto fino a quando non si fosse verificata la condizione contrattualmente prevista del collaudo finale.

Consigli pratici
La sentenza evidenzia la necessità di una gestione rigorosa, soprattutto in materia di lavori straordinari.

  • Verifica e prevenzione:
    ◦ Ricordare sempre che il potere di affidare lavori di manutenzione straordinaria (anche se urgenti o extra capitolato) spetta esclusivamente all’assemblea, salvo i casi di urgenza indifferibile che impediscano la preventiva convocazione. In questi ultimi casi, l’amministratore deve comunque riferire immediatamente all’assemblea (1135, comma 2, c.c.).
    ◦ Assicurarsi che ogni contratto di appalto per lavori straordinari sia preceduto da una delibera assembleare chiara, che individui con precisione le opere e il loro importo (esempio lavori a corpo o a misura).
    ◦ Verificare che i contratti di appalto includano clausole che vincolino l’esecuzione di lavori aggiuntivi o varianti alla preventiva autorizzazione assembleare.
  • Azione immediata:
    ◦ Evitare categoricamente di autorizzare verbalmente o unilateralmente lavori extra capitolato o varianti in corso d’opera.
    ◦ Non appena si prospetta la necessità di lavori straordinari non previsti o di varianti sostanziali, convocare immediatamente l’assemblea, previa acquisizione di relazione tecnica del D.L., con un ordine del giorno preciso che dettagli la natura, l’entità e i costi stimati degli interventi.
    ◦ Il Direttore dei Lavori deve essere istruito a non autorizzare modifiche o lavori aggiuntivi senza la delibera assembleare Inserire clausola in contratto).
  • Comunicazione efficace:
    ◦ Informare sempre e tempestivamente i condomini su ogni fase dei lavori, in particolare su eventuali necessità di modifiche o integrazioni.
    ◦ I verbali assembleari devono riportare in modo inequivocabile le delibere relative ai lavori, specificando l’oggetto, l’importo e le modalità di pagamento. Se l’assemblea ratifica lavori eseguiti, il verbale deve chiaramente indicare questa ratifica.
  • Quando chiedere aiuto:
    ◦ In caso di qualsiasi dubbio sui propri poteri o sulla necessità di un’autorizzazione assembleare per un determinato intervento, rivolgersi immediatamente a un legale, meglio se incaricato già nella fase contrattuale con le parti

La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio è un richiamo fondamentale alla corretta applicazione delle norme condominiali. Sebbene l’impresa possa, in assenza di un contratto valido, invocare il principio dell’ingiustificato arricchimento per ottenere il pagamento di opere che hanno beneficiato il condominio, è l’amministratore a doversi tutelare preventivamente. Agire con diligenza e nel rispetto delle procedure assembleari non solo protegge il condominio da costi imprevisti, ma preserva anche la la responsabilità dell’amministratore stesso

Fonte: Anaci BAT

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