LAVORI FACCIATA CONDOMINIALE. OBBLIGO DI PAGAMENTO ANCHE PER CHI NON HA AFFACCI

Il Tribunale Ordinario di Ravenna, con la Sentenza n. 663 del 2025, ha fornito un chiarimento in materia di ripartizione delle spese condominiali relative alla manutenzione straordinaria delle parti comuni essenziali. Questo articolo è dedicato all’analisi di questa recente pronuncia, la quale risolve il frequente dilemma legale riguardante l’obbligo contributivo dei condomini che ritengono di non usufruire direttamente di una specifica parte comune, in particolare la facciata.

Il cuore della controversia risiede nel principio di diritto che disciplina la natura e la funzione della facciata condominiale in relazione all’obbligo di spesa. Ai sensi dell’articolo 1117 del Codice Civile, la facciata rientra di diritto tra le parti comuni dell’edificio, trattandosi di una parte necessaria all’uso comune.

Il principio giuridico al centro dell’analisi, ampiamente consolidato e richiamato nella sentenza stessa (Cass. civ. n. 945/1998), stabilisce che la facciata di prospetto è assimilata ai muri maestri e costituisce una delle strutture essenziali per l’esistenza unitaria dello stabile. Questa natura strutturale e indifferenziata comporta che la facciata resta “destinata indifferenziatamente al servizio di tutte le porzioni” dell’edificio. Ne consegue che le spese per la sua manutenzione devono essere sostenute da tutti i titolari delle diverse proprietà private in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà.

Il caso pratico
Il caso concreto esaminato dal Tribunale di Ravenna riguardava un condomino (l’attore) che impugnava la delibera di approvazione dei lavori di rifacimento della facciata e del cornicione, che prevedevano la tinteggiatura, previa sverniciatura e ripristino dell’intonaco, per un impegno di spesa complessivo di 52.100 Euro, con una quota a carico dell’attore pari a 8.721,01 Euro.
Uno dei motivi principali di impugnazione sollevati dall’attore era l’asserita “erronea applicazione del criterio di ripartizione per mancato uso della facciata condominiale”. L’attore sosteneva di non dover contribuire a tale spesa poiché la sua unità immobiliare non disponeva di alcun affaccio o apertura sulla facciata, riceveva luce solo da alcuni abbaini presenti sul coperto, ed era collegata alla porta di ingresso/uscita unicamente da una scala comune, dunque senza un contatto diretto o un uso apparente della facciata oggetto dei lavori.
Il Tribunale di Ravenna ha respinto categoricamente il motivo di impugnazione definendolo infondato.
La Corte ha ribadito che il principio di ripartizione proporzionale non può essere derogato in virtù della posizione dell’unità immobiliare. Il passaggio chiave della decisione è che il “fatto che l’attore non dispone di alcun affaccio o altra apertura sulla facciata… non vale ad esimerlo dalla compartecipazione alle spese per il rifacimento della facciata”.
La motivazione risiede nel fatto che l’unità immobiliare dell’attore è “comunque inserita nel complesso condominiale”. Pertanto, anche se fisicamente lontana dalla facciata principale, essa si pone in un “rapporto di pertinenza o di collegamento strumentale con le facciate interessate dai lavori”.
In sostanza, il principio affermato è che l’obbligo di contribuzione per le parti strutturali essenziali non dipende dall’uso diretto o esclusivo che il singolo condomino ne fa, ma dalla loro natura di bene comune necessario per l’esistenza e l’integrità dell’intero stabile.

Consigli pratici
Questa pronuncia è importante e offre agli amministratori uno strumento interpretativo solido per affrontare i condomini che cercano l’esonero dal pagamento basandosi sul mancato uso diretto delle facciate.
L’amministratore, di fronte a contestazioni basate sul “non uso” della facciata, deve agire con fermezza giuridica. È indispensabile che in sede assembleare e nelle comunicazioni successive, si richiami esplicitamente il principio secondo cui la facciata è un bene strutturale primario (muro maestro) e che la ripartizione delle spese deve avvenire, ex Art. 1117 c.c., in base ai millesimi di proprietà. La delibera di rifacimento della facciata (che si traduce in tinteggiatura e ripristino dell’intonaco) non costituisce un’innovazione voluttuaria o eccessivamente gravosa ai sensi dell’art. 1121 c.c., ma una manutenzione ordinaria o straordinaria necessaria, elemento che consolida l’obbligo contributivo universale.
Dimostrare che l’unità immobiliare, essendo parte del complesso edilizio, trae un ineludibile beneficio dall’integrità strutturale ed estetica della facciata, ponendosi in quel collegamento strumentale sancito dalla Corte. applicando correttamente le tabelle millesimali anche in presenza di contestazioni relative al posizionamento o alla mancanza di affacci, poiché il vincolo contributivo è legato all’inserimento dell’unità nel complesso condominiale e alla natura essenziale del bene.

Fonte: Anaci BAT

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