LINEE GUIDA INAIL SULLA DIRETTIVA EUROPEA AMIANTO: COSA CAMBIA PER LA GESTIONE DEI CONDOMINI

La sicurezza negli edifici sale di livello. Con la pubblicazione della recente guida INAIL sulla Direttiva Europea 2023/2668, il quadro normativo sulla protezione dei lavoratori dai rischi dell’esposizione all’amianto si fa decisamente più stringente. Per l’amministratore di condominio, che riveste spesso il ruolo di committente, comprendere queste novità è fondamentale per evitare pesanti responsabilità civili e penali.

Il cuore della riforma è la drastica riduzione dei limiti di esposizione professionale. Il valore massimo consentito passa da 0,1 a 0,01 fibre/cm³, una soglia dieci volte inferiore rispetto al passato. Questo cambiamento non è solo burocratico: entro il 2029, le misurazioni dovranno essere effettuate tramite la Microscopia Elettronica (SEM o TEM), molto più precisa della tecnica ottica tradizionale (MOCF), poiché capace di rilevare anche le fibre ultrasottili.

L’INAIL chiarisce un punto cruciale per i complessi condominiali: l’esposizione non riguarda solo chi rimuove l’amianto (esposizione attiva), ma anche chi opera in edifici dove sono presenti Materiali Contenenti Amianto (MCA) degradati o chi lavora in prossimità di interventi di bonifica (esposizione passiva).
Interventi di manutenzione ordinaria su caldaie, canne fumarie, cassoni idrici o pavimenti in linoleum vinil-amianto rientrano pienamente in questo perimetro di rischio.

La Direttiva impone che, prima di iniziare qualsiasi lavoro di manutenzione o demolizione, il datore di lavoro (l’impresa appaltatrice) presenti una notifica sintetica all’organo di vigilanza. Tale documento deve includere l’ubicazione del cantiere, i rischi specifici, le misure di protezione adottate e il piano di smaltimento dei rifiuti. L’amministratore, in qualità di committente, ha il compito di vigilare affinché l’impresa rispetti tali adempimenti.

Consigli pratici
Alla luce di queste novità, la gestione del “rischio amianto” non può più essere reattiva, ma deve diventare preventiva. Ecco alcuni suggerimenti operativi:
Verificate la presenza di amianto all’interno del condominio e, qualora accertata, assicuratevi che lo stato di conservazione dei materiali sia monitorato periodicamente da un tecnico abilitato.
In fase di appalto o affidamento di lavori su edifici costruiti prima del 1992, il tecnico incaricato deve, previa opportuna verifica, informare l’impresa esecutrice dell’eventuale presenza di materiali contenenti amianto; di conseguenza, il responsabile della sicurezza dovrà adempiere agli obblighi di protezione e prevenzione previsti dalla normativa.
In caso di interventi di bonifica, accertatevi che il Piano di Lavoro sia stato regolarmente trasmesso all’ASL competente e che una copia sia disponibile e consultabile in cantiere.
In un contesto normativo che punta alla “tolleranza zero”, la prevenzione documentata resta l’unica vera tutela per il patrimonio del condominio e per la responsabilità personale dell’amministratore.

Fonte: Anaci BAT

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