Mancata manutenzione dei balconi

L’amministratore è esente da responsabilità per la rovina dei balconi in quando trattandosi di proprietà esclusiva, spetta ai singoli condòmini curarne la manutenzione ed eliminare qualsiasi situazione di pericolo. Nessun addebito penale, dunque, all’amministratore nel caso in cui i condomini interessati non curino la manutenzione prevista dall’articolo 677 del Codice penale. Tanto ha stabilità una sentenza di cassazione del Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza del 07 giugno 2022, n. 31592.

I proprietari degli immobili interessati rivestono una posizione di garanzia, non delegabile a terze persone, su parti di proprietà esclusiva che versano, da tempo, in uno stato di incuria di cui erano a conoscenza. La sentenza 31592/2022 rimarca il solco della 50366 del 2019, “in tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento dei fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo, non può ipotizzarsi la responsabilità del reato di cui all’articolo 677 del Codice penale a carico dell’amministratore di condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo su ogni singolo proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuzione allo stesso dell’origine della stessa”.

Condividi:

Articoli Correlati

Danni da pluviale di lastrico esclusivo

Se le infiltrazioni non derivano direttamente dal lastrico solare bensì dal tubo di scarico delle acque piovane, coperto dal lastrico medesimo, va fatta applicazione della