Il Tribunale di Roma con sentenza n. 21607 depositata il 13 febbraio scorso, ha stabilito che il condominio ha diritto al risarcimento del danno da parte dell’impresa che non abbia portato a termine i lavori di ristrutturazione. Infatti, il contratto di appalto era stato stipulato sul presupposto della scontabilità delle detrazioni fiscali, poi venute meno. I giudici precisano che “non essendo mai stata ultimata la ristrutturazione della facciata, che dava diritto al beneficio invocato, la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata; e poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza dell’appaltatore, deve essere da questi risarcita la chance che l’attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l’appaltatore (utilizzando il prestito ponte) avesse ultimato tempestivamente i lavori in modo da consentire al condominio attore la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale”.

LAVORI STRAORDINARI: COME DIFENDERSI DAL GIOCO DELLE TRE CARTE DEL CONDOMINO MOROSO
La vita dell’amministratore professionista è costellata di continue sfide tecniche ed economiche, ma poche situazioni generano altrettanto sconforto quanto il boicottaggio contabile proprio sulla linea del traguardo. Immaginate di aver appena gestito un complesso e delicato adeguamento alla normativa antincendio per le autorimesse condominiali, coordinando imprese, tecnici e rigorose scadenze di legge. Avete fatto il […]


