La corretta instaurazione del procedimento di mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità che, se ignorata o eseguita in modo errato, può travolgere l’intera azione giudiziaria. Una significativa sentenza del Tribunale di Avellino (sentenza del 2 ottobre 2025, n. 1445) ha gettato nuova luce sulle conseguenze fatali derivanti dalla scelta di un organismo di mediazione territorialmente incompetente, confermando un orientamento rigoroso che ogni amministratore di condominio e professionista del settore legale deve conoscere per evitare il naufragio delle procedure di recupero crediti.
Il contesto normativo di riferimento è dettato dal D.Lgs. 28/2010, che all’art. 5 stabilisce l’obbligatorietà della mediazione per determinate materie, tra cui spiccano i contratti bancari, assicurativi e, per quanto di estremo interesse per i nostri lettori, la materia condominiale. Il principio cardine ribadito dalla sentenza del Tribunale di Avellino riguarda il combinato disposto tra l’onere di attivazione della procedura e il rispetto della competenza territoriale dell’organismo adito.
In base all’art. 4 del citato decreto, la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo situato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La giurisprudenza di legittimità, richiamata espressamente dal giudice irpino (Sezioni Unite, Sentenza n. 19596/2020), ha chiarito che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta (ovvero il creditore). Se tale onere non viene assolto ritualmente, la sanzione è l’improcedibilità della domanda giudiziale e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo ottenuto nella fase monitoria.
Il caso pratico
La vicenda analizzata dal Tribunale di Avellino nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per una somma di oltre 15.000 euro relativa a un finanziamento. Il creditore, dopo l’instaurazione del giudizio di opposizione e l’invito del giudice a esperire il tentativo di mediazione, aveva effettivamente avviato la procedura. Tuttavia, aveva scelto di rivolgersi a un organismo di mediazione con sede a Pisa, nonostante il foro competente per la causa fosse quello di Avellino.
L’opponente ha eccepito tempestivamente l’irregolarità della procedura, sottolineando come la mediazione fosse stata svolta dinanzi a un soggetto privo di competenza territoriale. La difesa del creditore non è riuscita a dimostrare l’esistenza di deroghe concordate o la presenza di sedi secondarie dell’organismo pisano nel circondario di Avellino regolarmente iscritte presso il Ministero della Giustizia. Il caso pratico dimostra come anche l’effettivo svolgimento dell’incontro di mediazione sia del tutto irrilevante se l’organismo non è quello “giusto” per territorio.
Il Tribunale di Avellino ha accolto l’eccezione di improcedibilità con una motivazione cristallina. Secondo il Giudice, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi a un organismo territorialmente incompetente non produce alcun effetto giuridico. Essa deve considerarsi come mai avvenuta, ovvero tamquam non esset.
Il provvedimento chiarisce che la competenza territoriale dell’organismo è derogabile solo su accordo scritto delle parti. In mancanza di tale accordo, la scelta arbitraria della sede da parte del creditore rende la condizione di procedibilità non avverata. Inoltre, la sentenza affronta un punto di grande attualità: la mediazione telematica. Il Giudice ha precisato che lo svolgimento degli incontri a distanza tramite strumenti informatici è solo una modalità alternativa di gestione della procedura, ma non sposta né elimina il requisito della competenza territoriale dell’organismo. In sintesi, il fatto che la mediazione si faccia “online” non autorizza le parti a scegliere un organismo in un’altra città rispetto a quella del tribunale competente. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda e ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando il creditore al pagamento delle spese di lite.
Consigli pratici
Per l’amministratore di condominio, questa sentenza rappresenta un monito nella gestione dei contenziosi, specialmente nelle impugnative di delibera. Quando l’amministratore agisce a tutela delle parti comuni deve vigilare con estrema attenzione affinché il legale incaricato adisca un organismo di mediazione che abbia la sede principale o una sede secondaria effettiva e documentata nel circondario del Tribunale dove ha sede il condominio. Non basta che l’organismo dichiari di poter operare ovunque: è necessaria l’iscrizione formale della sede presso il Ministero della Giustizia per quel territorio specifico.
È essenziale prendere atto che la comodità di una procedura telematica non esime dal rispetto delle regole territoriali.



