NON CHIAMATELA LIBERATORIA MA ATTESTAZIONE CONTABILE AMMINISTRATIVA

L’amministratore di condominio non ha il potere di rilasciare liberatorie in merito ai pagamenti condominiali. L’unico soggetto che può esonerare un condomino da una spesa è l’assemblea condominiale, con il voto favorevole di tutti i condomini.

La differenza tra una liberatoria e una dichiarazione/attestazione:

  • Liberatoria: una dichiarazione con la quale il creditore libera il debitore da un obbligo. Nel contesto condominiale, significherebbe che il condominio rinuncia a qualsiasi credito nei confronti del condomino, anche per eventuali spese future.
  • Dichiarazione/Attestazione: un documento che certifica lo stato dei pagamenti condominiali di un condomino fino alla data del rilascio. Non libera il condomino da eventuali debiti futuri, come ad esempio conguagli o spese straordinarie deliberate dopo il rilascio dell’attestazione.
    L’amministratore può rilasciare una attestazione dello stato dei pagamenti, come previsto dall’art. 1130 n. 9 c.c. Questa attestazione deve indicare chiaramente che non si tratta di una liberatoria e che non è opponibile al Condominio o all’amministratore per eventuali quote future.

L’attestazione serve a fornire al potenziale acquirente di un immobile in condominio una panoramica trasparente della situazione condominiale relativa all’unità immobiliare in vendita. Questo documento permette all’acquirente di conoscere la situazione debitoria del venditore in relazione alle spese condominiali fino alla data del rilascio. Non è obbligatoria per legge, ma è fortemente consigliata. È una buona prassi allegare l’attestazione al rogito notarile per tutelare sia l’acquirente che il venditore. Il notaio, pur non essendo obbligato a richiederla, dovrebbe informare l’acquirente dell’opportunità di ottenerla.

Fonte: Anaci BAT

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