Ordine del giorno bocciato. Si può discutere nuovamente?

Nulla vieta all’amministratore o al condomino che ne faccia richiesta nelle forme di legge, di riproporre un certo punto all’ordine del giorno che era stato precedentemente bocciato dall’adunanza. Non esiste infatti una norma di legge che imponga tale divieto. Solo un regolamento contrattuale, approvato dall’originario costruttore oppure all’unanimità dei condòmini, potrebbe “legare le mani” all’assemblea, impedendole di ritornare su un tema già affrontato e discusso.

La facoltà di riproporre delibere bocciate, si evince anche concessa all’assemblea, di annullare le sue precedenti decisioni, ad esempio perché affette da vizi di legittimità.

In assenza di specifiche disposizioni regolamentari, deve ritenersi che una delibera bocciata possa essere riproposta sin da subito, anche nella successiva assemblea. È evidente, però, che in assenza di significativi mutamenti intercorsi nel frattempo, riproporre lo stesso ordine del giorno già rifiutato una volta sarebbe comunque inutile.

Condividi:

FAQ Correlate

CHE POTERI HA UN AMMINISTRATORE AD ACTA?

Ha i poteri di un normale amministratore, ma limitati esclusivamente al compimento dello specifico affare o incarico indicato nel decreto del Giudice. A differenza dell’amministratore ordinario che gestisce tutto il condominio, quello ad acta ha un mandato “chirurgico”. Se il Giudice lo nomina per gestire un cantiere, egli potrà firmare contratti, approvare stati d’avanzamento lavori […]

QUANDO SI PUÒ NOMINARE UN AMMINISTRATORE AD ACTA IN CONDOMINIO?

Quando l’assemblea è bloccata e non riesce a decidere (mancanza di quorum) su questioni urgenti e necessarie, oppure quando una decisione presa non viene eseguita per inerzia. La nomina avviene tramite un ricorso al Tribunale (ex art. 1105 c.c.). Non serve che il condominio abbia più di 8 proprietari; l’intervento del Giudice è giustificato dalla […]

QUANTO TEMPO HO PER CONTESTARE UNA DECISIONE CHE RITENGO INGIUSTA O VIZIATA?

Nella quasi totalità dei casi, hai solo 30 giorni. Se lasci scadere questo termine, la delibera diventa inattaccabile e definitiva. La legge distingue tra delibere annullabili (la maggior parte: vizi di forma, convocazione, calcolo millesimi) e delibere nulle (casi rarissimi: oggetto illecito o lesione di diritti di proprietà esclusiva). Per le delibere annullabili, il termine […]

HO IMPUGNATO LA DELIBERA DAVANTI AL GIUDICE: POSSO SMETTERE DI PAGARE LE RATE CONDOMINIALI COLLEGATE?

Assolutamente no. L’avvio di una causa legale non sospende automaticamente l’obbligo di pagamento. Devi continuare a pagare finché il Giudice non emette un provvedimento di sospensione. L’art. 1137, comma 2, c.c. è categorico: “l’azione giudiziaria non sospende l’esecuzione della deliberazione”. Questo significa che la pendenza di un giudizio di impugnazione non rende la delibera inefficace. […]