OSTRUZIONE DELLA COLONNA DI SCARICO: IL PROPRIETARIO DEL PIANO TERRA DEVE PAGARE LE SPESE ANCHE SE IL BLOCCO È AI PIANI SUPERIORI?

Sì. Se l’unità immobiliare del piano terra è allacciata alla colonna montante interessata, il proprietario deve partecipare alla spesa in base ai millesimi di proprietà, indipendentemente dal punto in cui si è verificata l’ostruzione.

La colonna verticale di scarico è considerata, per legge (Art. 1117 del Codice Civile), un bene comune a tutti i condomini che essa serve. L’obbligo di contribuire alle spese di manutenzione e conservazione (come la disotturazione) deriva dal semplice fatto di essere comproprietari del tubo, e non dalla responsabilità di aver causato il danno.
La Corte di Cassazione ha chiarito che le spese di conservazione (necessarie per mantenere in funzione il bene) vanno ripartite tra tutti i comproprietari secondo i millesimi (Art. 1123, comma 1 c.c.). Non rileva che il piano terra sia “fisicamente” estraneo all’origine dell’ingorgo.
Se la colonna serve solo una “verticale” dell’edificio, pagheranno solo i condomini di quella colonna (incluso il piano terra se allacciato), escludendo gli altri condomini della scala accanto.
Il piano terra potrebbe essere esentato solo se l’Amministratore, tramite videoispezione o perizia tecnica se possibile farla in quei casi, riesce a individuare con certezza assoluta il singolo condomino responsabile (ad esempio, chi ha gettato materiali non idonei). In quel caso, il costo dell’intervento potrà essere addebitato interamente al responsabile.

Fonte: Anaci BAT

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