PALETTI DISSUASORI NEL VIALE COMUNE: SE RESTRINGONO LA CARREGGIATA È MOLESTIA POSSESSORIA. SONO ILLEGITTIMI

L’ordinanza del Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile del 07 aprile 2026, pubblicata recentemente, offre un’importante occasione di riflessione sulla gestione degli spazi comuni e sui limiti che i singoli condomini incontrano nell’esercizio dei propri diritti, specialmente quando questi collidono con la fruibilità collettiva e la sicurezza dei residenti. Attraverso questo provvedimento, i giudici partenopei chiariscono i presupposti dell’azione di manutenzione del possesso, delineando un confine netto tra l’uso lecito della cosa comune e la condotta abusiva che integra una turbativa.

Al centro della disputa giuridica troviamo l’art. 1170 del Codice Civile, che disciplina l’azione di manutenzione. Tale strumento è volto a tutelare chi sia stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili. Nel contesto condominiale, la questione si fa spesso complessa: i viali di accesso, pur essendo aree destinate al transito, vengono frequentemente percepiti dai frontisti come estensioni della proprietà esclusiva.
Il principio di diritto ribadito dal Tribunale di Napoli, stabilisce che qualunque innovazione o attività materiale che riduca sensibilmente la sede stradale, rendendo difficoltosa la manovra o il transito, configura una “molestia possessoria”. Anche se un regolamento di condominio concede ai proprietari frontisti una certa autonomia nella regolamentazione della sosta, tale facoltà non può mai tradursi in un pregiudizio al godimento dei beni comuni da parte degli altri condomini. In sostanza, il diritto al passaggio carraio non può essere sacrificato sull’altare di una pretesa riserva di parcheggio attuata mediante l’installazione di ostacoli fissi.

Il Caso Pratico
Lo scenario analizzato dal Tribunale riguarda un complesso residenziale a Napoli. I ricorrenti, usufruttuari di un’unità abitativa situata alla fine di un viale comune, lamentavano l’arbitraria installazione di paletti dissuasori e catene metalliche da parte di alcuni vicini di casa lungo gli stalli di sosta prospicienti le loro proprietà. Oltre alla presenza fisica di questi ostacoli fissi, veniva contestata la sosta abituale di autovetture che, data la ridotta larghezza della carreggiata, impediva la libera manovra di ingresso e uscita dal garage privato.
La situazione era aggravata da un fattore umano di estrema rilevanza: i ricorrenti sono genitori di un ragazzo affetto da gravi patologie (autismo e cardiopatia intensiva), circostanza che richiede la costante disponibilità di un accesso libero e rapido per eventuali mezzi di soccorso o per trasporti d’urgenza in ospedale. I resistenti si difendevano richiamando l’art. 6 del regolamento condominiale, il quale consentiva ai frontisti di regolare la sosta lungo i viali laterali, sostenendo inoltre che i paletti fossero stati installati anni prima per evitare occupazioni abusive da parte di estranei.
Il Tribunale di Napoli ha risolto il dilemma attraverso un’accurata analisi tecnica affidata a un CTU e una valutazione rigorosa delle testimonianze. Il nodo centrale della decisione risiede nell’accertamento della larghezza netta del viale. Nonostante una larghezza lorda di quasi sei metri, la presenza di marciapiedi e, soprattutto, degli stalli di sosta (larghi circa 2,10 metri) riduceva la sede stradale utile a soli 2,70 metri.
I giudici hanno stabilito che tale ampiezza è appena sufficiente al passaggio di una sola autovettura alla volta, precludendo il doppio senso di marcia e rendendo le manovre d’innesto estremamente difficoltose. Citando testualmente le risultanze della CTU, l’ordinanza evidenzia come l’apposizione di elementi metallici (paletti e catene) riduca in maniera “continuativa e costante” la fruibilità del viale, anche quando le auto non sono parcheggiate.
Il Tribunale ha dunque accolto il ricorso, ordinando l’immediata rimozione dei paletti e vietando la sosta in modo tale da non impedire o ridurre lo spazio di manovra. La sentenza chiarisce che il regolamento condominiale, pur prevedendo una gestione autonoma della sosta da parte dei frontisti, contiene una clausola di salvaguardia invalicabile: il rispetto del godimento dei beni e servizi comuni. Pertanto, l’autonomia privata dei proprietari non può mai spingersi fino a creare una barriera fisica o un intralcio permanente alla circolazione.

Consigli Pratici
Dalla lettura di questa ordinanza emergono indicazioni preziose per l’amministratore. Dinanzi a situazioni simili, il professionista deve agire con estrema prudenza, distinguendo chiaramente i propri ambiti di intervento. Quando la condotta di un condomino, come l’installazione di paletti su un’area comune o destinata a uso comune, lede l’integrità o la destinazione del bene stesso, l’amministratore è pienamente legittimato ad agire compiendo gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. In questo caso, non è necessaria una delibera assembleare preventiva per diffidare il condomino alla rimozione di ostacoli che alterino il decoro o la sicurezza del transito, poiché si tratta di un atto volto a ripristinare la legalità condominiale violata.

Fonte: Anaci BAT

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