Dal 1 ottobre è entrata in vigore la patente a punti in edilizia. L’obbligo non si applica a tutti indiscriminatamente, ma ricade solo su coloro che svolgono lavori edili o lavori di ingegneria civile all’intero dei cantieri temporanei e mobili (decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132).
Fino al 31 ottobre può essere inviata al Committente un’autocertificazione / dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC. A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione / dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale, che sarà disponibile entro tale data, salvo eventuali proroghe future.
Obblighi dei Committenti
Con l’introduzione della Patente Cantieri, la Legge 56/2024 modifica anche gli obblighi del committente in materia cantieristica. Questo, infatti, durante la fase di verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, richiedere dichiarazioni relative all’organico medio annuo e controllare la presenza della patente cantieri o della certificazione SOA.
In caso di mancata verifica della presenza della patente a crediti o della certificazione SOA, il committente è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92€ a euro 2.562,91€.