PILASTRI A RISCHIO E LOCALI PRIVATI NEL DEGRADO: L’INDIGENZA NON ESONERA IL CONDÒMINO DALL’OBBLIGO DI BONIFICA

L’ordinanza n. 2601/2025 del Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione Prima Civile, interviene con fermezza su una questione che vede spesso contrapposti il diritto di proprietà esclusiva e l’esigenza di tutela delle parti comuni. Il provvedimento chiarisce come l’inerzia o il degrado di un’unità immobiliare privata non possano costituire un ostacolo insormontabile alla messa in sicurezza delle strutture portanti dell’intero edificio, delineando con precisione gli obblighi di cooperazione del singolo condòmino.

Al centro della controversia si pone l’applicazione dell’art. 700 c.p.c., strumento cautelare atipico e sussidiario, utilizzato dal Condominio per ottenere un ordine di “fare” nei confronti di una proprietaria inadempiente. Il quadro normativo di riferimento ruota attorno agli obblighi di custodia e manutenzione che gravano sul proprietario di un bene, specialmente quando lo stato di abbandono dello stesso pregiudica la stabilità delle strutture portanti (pilastri e travi) che, pur ricadendo fisicamente all’interno di locali privati, mantengono la loro natura di beni comuni ex art. 1117 c.c. Secondo la sentenza del Tribunale di Catanzaro, il diritto del Condominio di deliberare ed eseguire opere di riparazione a protezione delle parti comuni è prioritario e, qualora manchi la collaborazione del privato, l’amministratore ha il potere-dovere di agire in giudizio per rimuovere gli impedimenti che rendono impossibile l’intervento tecnico.

Il caso pratico
Lo scenario analizzato dal Tribunale riguarda un fabbricato in cui due locali seminterrati di proprietà esclusiva versano in un gravissimo stato di incuria. Pavimenti franati, pareti crollate, cumuli di macerie, rifiuti e persino carcasse di animali rendono i locali non solo inagibili, ma del tutto inaccessibili alle maestranze. Il problema principale, tuttavia, risiede nel fatto che proprio in quegli ambienti sono presenti i pilastri portanti dell’edificio, i quali mostrano segni inequivocabili di degrado: il fenomeno della carbonatazione ha espulso il copriferro, esponendo le armature metalliche alla corrosione e minacciando la tenuta statica dell’intero immobile.
Nonostante le ripetute diffide e una delibera assembleare d’urgenza, la proprietaria si opponeva all’intervento eccependo, tra le altre cose, la propria carenza di legittimazione passiva (sostenendo che i beni fossero stati oggetto di usucapione da parte di terzi o di promesse di vendita mai formalizzate) e adducendo condizioni di indigenza economica e precarietà di salute. Di fatto, l’inaccessibilità dei locali impediva al Condominio di adempiere al proprio dovere di manutenzione straordinaria.
Il Tribunale di Catanzaro, con l’ordinanza in commento, ha accolto le istanze del Condominio, superando le eccezioni della difesa. In merito alla legittimazione passiva, il Giudice ha ribadito che, in sede cautelare, fanno fede le risultanze dei registri immobiliari: semplici scritture private o verbali di mediazione non seguiti da atti notarili trascritti non trasferiscono la proprietà e non sollevano il titolare formale dai suoi obblighi di custodia.
Sotto il profilo del fumus boni iuris, è stato accertato il diritto del Condominio a intervenire sui pilastri comuni, diritto che comporta l’obbligo del condòmino di rendere accessibili i propri spazi. Per quanto riguarda il periculum in mora, l’ordinanza sottolinea come il degrado del cemento armato sia un processo destinato ad avanzare velocemente, rendendo imminente il rischio di un pregiudizio irreparabile per la stabilità del fabbricato.
In termini pratici, il Tribunale ha ordinato alla proprietaria di provvedere immediatamente, a proprie cure e spese, alla bonifica e alla messa in sicurezza dei locali, rimuovendo ogni ingombro e maceria. Questo “facere” è stato ritenuto propedeutico e indispensabile per consentire all’impresa incaricata dal Condominio di operare sui pilastri. Per garantire l’effettività dell’ordine, è stata inoltre fissata una penale di 10,00 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori di sgombero, decorrente dal trentesimo giorno dalla notifica del provvedimento.

Consigli pratici
L’amministratore di condominio, di fronte a situazioni di rischio statico che originano o transitano da proprietà private, deve agire con rigore procedurale. Il primo passo è sempre l’acquisizione di una perizia tecnica giurata che attesti l’urgenza dell’intervento e l’impossibilità di operare senza la previa bonifica dei luoghi. In presenza di un proprietario non collaborativo, non bisogna esitare a promuovere un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., poiché la responsabilità civile e penale per eventuali crolli ricadrebbe, in quota parte, anche sulla gestione condominiale per omessa vigilanza.
È fondamentale distinguere l’attività di tutela delle parti comuni, per la quale l’amministratore è pienamente legittimato ad agire in giudizio anche senza previa delibera (sebbene sia sempre prudente ottenerla per ratifica), dalle questioni squisitamente private tra condòmini. Quando il bene comune è “ostaggio” del degrado privato, l’azione legale non è una scelta facoltativa, ma un atto dovuto a tutela della sicurezza pubblica e dell’integrità del patrimonio immobiliare. La giurisprudenza qui analizzata conferma che la sicurezza collettiva prevale sulle difficoltà soggettive del singolo, e che lo strumento della penale giornaliera è un deterrente efficace che l’amministratore deve sollecitare al giudice per assicurare il rispetto dei tempi del cantiere.

Note per i Condòmini
È fondamentale che ogni condòmino comprenda un principio cardine: la proprietà privata comporta oneri che non possono essere elusi invocando le proprie difficoltà economiche. Nel caso analizzato, la proprietaria ha tentato di bloccare l’azione del Condominio dichiarando la propria indigenza. Il Giudice, tuttavia, non ha considerato questo aspetto come una valida esimente. Il messaggio che emerge chiaramente dalla giurisprudenza è rigoroso: se un cittadino è proprietario di un bene che, per incuria, diventa pericoloso per la collettività o per la stabilità di un edificio, ha il dovere giuridico di intervenire. Se le condizioni economiche non permettono di far fronte alla manutenzione necessaria a non recare danno agli altri, il diritto non prevede l’esonero dagli obblighi, ma suggerisce implicitamente che l’unica strada percorribile sia l’alienazione del bene. In parole povere: se non puoi permetterti di mantenere la tua proprietà in sicurezza, non ti resta che venderla. La mancanza di denaro non autorizza nessuno a mettere a rischio la vita o il patrimonio dei vicini di casa.

Fonte: Anaci BAT

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