No, l’accesso è limitato esclusivamente a usi che non compromettano la funzione di copertura dell’edificio e non creino potenziali situazioni di pericolo.
Sebbene l’art. 1102 c.c. preveda l’uso della cosa comune, esso ne vieta l’alterazione della destinazione d’uso. Il terrazzo (o lastrico solare) nasce primariamente come tetto per proteggere lo stabile. Un uso basato solo sul principio di poter dire “sono un condomino e ci devo salire” è consentito, ma occorre che il condomino attui tutte le precauzioni del caso, soprattutto se accede al terrazzo con minori.
Va precisato che molti terrazzi presentano lucernari che possono sfondarsi se calpestati, finestre basse o tratti di parapetti che potrebbero non avere un’altezza regolamentare, così come la presenza di antenne, pannelli fotovoltaici e cavi che possono provocare incidenti.
Non vanno poi sottovalutati gli strati di impermeabilizzazione che, per loro natura (spesso scelti dai condomini per economizzare), sono costituiti da guaine che non sono propriamente calpestabili. In definitiva, il terrazzo è nella stragrande maggioranza dei casi una superficie tecnica di copertura e non un’area di svago; limitarne l’uso serve a prevenire anche tragici incidenti.



