No. La costituzione di un fondo speciale pari all’ammontare dei lavori deliberati deve essere interamente versato prima dell’inizio degli stessi. Se i condomini deliberano diversamente la decisione è nulla.
La norma del Codice civile, art. 1135 c. 1 n. 4, dispone qunto segue:
“4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti;”
Anche la Cassazione con la sentenza del 5 aprile 2023, n. 9388 conferma che la costituzione del fondo speciale è una condizione di validità della delibera non superabile dalla maggioranza che non può assumere un contenuto contrario alla legge. Questo anche nel caso l’appaltatore vi consenta.



