No. Non è consentito alcun “fai-da-te” contabile. Il condòmino non può unilateralmente autoridursi o sospendere il pagamento delle quote condominiali adducendo un presunto credito verso il condominio, a meno che tale credito non sia già stato accertato da una sentenza definitiva o riconosciuto dall’assemblea.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23948/2018 e Trib. Brescia n. 15/2025) è granitica: l’obbligo di pagare le spese condominiali nasce dall’approvazione del riparto assembleare, che costituisce un titolo di credito certo, liquido ed esigibile. Al contrario, il presunto credito del condòmino (ad esempio per danni da infiltrazioni) è spesso “incerto” e “non liquido” finché un giudice non ne accerta l’entità. Secondo l’art. 1243 c.c., la compensazione legale non può operare tra un debito certo (le rate) e un credito contestato. Se il condòmino smette di pagare, l’Amministratore ha il dovere di agire con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 63 disp. att. c.c., e l’opposizione basata su un generico contro-credito risarcitorio verrebbe rigettata.



