La recente pubblicazione del Decreto 22 settembre 2026 introduce una disposizione transitoria cruciale per la gestione degli appalti di sicurezza antincendio in condominio. Il legislatore, intervenendo sul D.M. 1° settembre 2021 (noto come “Decreto Controlli”), ha stabilito che i tecnici manutentori che abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei propri requisiti entro il 25 settembre 2026 possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione fino alla conclusione dell’iter di valutazione e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2027.
Questa novità normativa si innesta direttamente sulle riflessioni già condivise nell’articolo pubblicato lo scorso 23 agosto 2026, nel quale si evidenziava come l’amministratore di condominio si trovi di fronte alla responsabilità di verificare la specifica competenza del personale operativo per mettersi al riparo dal rischio di culpa in eligendo. Come ricordato nella pubblicazione di agosto, non è più sufficiente accontentarsi di una visura camerale generica, ma occorre accertarsi dei titoli effettivamente posseduti dai tecnici incaricati per garantire la sicurezza degli stabili.
Alla luce del nuovo decreto, la proroga non deve tradursi in un abbassamento della guardia. Si consiglia vivamente di procedere con l’invio di una comunicazione formale alle ditte di manutenzione, per avere prova documentale che i tecnici impiegati abbiano almeno inoltrato l’istanza nei termini previsti dal decreto (25 settembre 2026) o siano già pienamente qualificati.
Per blindare la propria posizione legale richiedendo in modo analitico tutta la documentazione necessaria, gli amministratori possono avvalersi del file modulo-fac-simile-requisiti-manutentori-antincendio.pdf, studiato appositamente per inoltrare via PEC la richiesta di DURC, requisiti tecnico-professionali e titoli abilitativi dei dipendenti.
Sulla prorogatio dell’amministratore, tema tanto dibattuto in questi giorni, seguirà un nostro pensiero critico.



