Il Condominio si costituisce di diritto nel momento in un edificio esistono contemporaneamente più unità immobiliari di proprietà esclusiva di due o più persone, insieme a delle parti comuni, strutturalmente e funzionalmente connesse alle prime vi sono almeno due proprietari di due unità immobiliari.
La costituzione di un Condominio avviene quindi senza il bisogno di un’apposita delibera o di altra manifestazione di volontà o di atto formale ne l’approvazione di un regolameno o di tabelle millesimali o la nomina di un amministratore – che sono solo strumenti per la gestione delle cose comuni (Cassazione 510/1982).
APPROFONDIMENTO:
A volte di parla impropriamente di indire un’assemblea per “costituire il Condominio” invece trattasi di una riunione finalizzata ad organizzare la gestione condominiale
La nascita del condominio prescinde anche dal rilascio del certificato di abitabilità: l’essenziale è che sia avvenuta la costruzione dell’edificio e che i piani o le porzioni di piano di questo appartengano a distinti proprietari.
Anche la richiesta di un codice fiscale all’Agenzia delle Entrate è solo un adempimento successivo (e di carattere tributario) rispetto alla costituzione del condominio che si è già verificata autonomamente.
Cassazione 2008,n. 14813
Cassazione 2011, n. 17332



