RIPARTO SPESE SOLO BASATI SULLA PROPORZIONALITA’

Una pronuncia attesa e dirompente quella della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che con la sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021, ha tracciato una nuova e chiara rotta per il sindacato sulla validità delle delibere assembleari in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Per anni, il panorama giurisprudenziale italiano ha dibattuto intensamente sui limiti del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo quando chiamato a valutare la legittimità della delibera condominiale posta a fondamento del credito. Inizialmente, prevaleva l’orientamento restrittivo secondo cui il giudice poteva sindacare solo l’efficacia della delibera, ma non la sua validità, riservata a un giudizio separato di impugnazione.
Parallelamente, si è sviluppato un contrasto altrettanto significativo sulla natura dei vizi che possono inficiare le delibere di ripartizione delle spese: sono nulle o annullabili quelle che violano i criteri legali o convenzionali?. La giurisprudenza tradizionale distingueva tra delibere che stabilivano o modificavano i criteri di ripartizione (nulle per necessità di unanimità) e quelle che si limitavano a ripartire concretamente le spese violando i criteri (annullabili). Tuttavia, un indirizzo più recente e difforme riteneva nulle anche le delibere che, pur limitandosi a specifiche ripartizioni, violavano i criteri, considerandole affette da impossibilità dell’oggetto per eccesso di potere dell’assemblea.
La Cassazione ha rilevato come la validità della delibera costituisca un presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo, e negare al giudice dell’opposizione tale sindacato era apparso arduo e inefficiente.

Il Caso Pratico
Immaginiamo il Signor Rossi, proprietario dell’appartamento all’ultimo piano, il cui lastrico solare è di uso esclusivo. Il Condominio delibera lavori di rifacimento e impermeabilizzazione del lastrico solare e delle coperture dei torrini, ripartendo le spese. Al Signor Rossi viene ingiunto il pagamento di un terzo della spesa per il lastrico solare, secondo l’articolo 1126 del Codice Civile, e una quota per le parti comuni secondo altre delibere.
Il Signor Rossi propone opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che le delibere di ripartizione delle spese sono invalide: non gli è stato correttamente ripartito l’importo relativo al lastrico solare, in quanto l’uso non sarebbe esclusivo, e in ogni caso le spese avrebbero dovuto essere ripartite per quote millesimali ai sensi dell’articolo 1123 del Codice Civile. Il Tribunale e la Corte d’Appello, però, rigettano l’opposizione, affermando che le questioni di nullità o annullabilità della delibera per violazione dei criteri di riparto non potevano essere esaminate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo essere oggetto di una separata impugnazione. Questo scenario evidenzia il dilemma giuridico che la Cassazione è stata chiamata a risolvere.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito e ribaltato gli orientamenti precedenti, con pronunce che rappresentano un punto di svolta.

  1. Sindacato del Giudice in sede di Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali può ora sindacare sia la nullità (rilevabile d’ufficio o su eccezione) sia l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione. Tuttavia, vi è una distinzione fondamentale:
    • La nullità può essere eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio dal giudice, dato che un atto nullo “non produce alcun effetto”.
    • L’annullabilità, invece, non può essere dedotta in via di mera eccezione per paralizzare la pretesa, ma deve essere fatta valere necessariamente in via di azione, attraverso una specifica domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione, e sempre nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall’articolo 1137, comma secondo, del Codice Civile. L’eccezione di annullabilità, se non accompagnata da una domanda di annullamento, è inammissibile e tale inammissibilità deve essere rilevata d’ufficio dal giudice. Questo principio è dettato dall’esigenza di certezza e stabilità dei rapporti condominiali, affinché le delibere valgano o non valgano per tutti i condomini.
  2. Delibere di Ripartizione Spese: Quando Nulle e Quando Annullabili? La Cassazione ha ribadito e specificato il criterio distintivo, confermando in gran parte il suo precedente orientamento del 2005:
    • Sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le delibere che, esulando dalle proprie attribuzioni, stabiliscono o modificano i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, per valere per il futuro. Si tratta di una questione che esula dalla competenza dell’assemblea e richiede l’unanimità. Anche le delibere prive di elementi essenziali (volontà, oggetto, causa, forma), con oggetto impossibile (materialmente o giuridicamente, come decidere su proprietà esclusive) o illecito (contrario a norme imperative, ordine pubblico, buon costume) sono nulle. Il caso di “impossibilità giuridica dell’oggetto” si senza però modificarli per il futuro**. Queste delibere, pur errate, rientrano nelle competenze dell’assemblea e devono essere impugnate nel termine di decadenza di trenta giorni ai sensi dell’articolo 1137, comma secondo, del Codice Civile.
    Tornando al nostro caso pratico, la Cassazione ha rigettato il ricorso del Signor Rossi. Sebbene la Corte d’Appello avesse errato nel non ammettere alcun sindacato sulla validità della delibera, nel merito, le delibere contestate dal Signor Rossi (relative alla ripartizione di spese particolari in presunta violazione degli articoli 1123 e 1126 c.c.) non erano ritenute nulle, ma solo annullabili. Poiché il Signor Rossi non aveva proposto una specifica domanda riconvenzionale di annullamento nel giudizio di opposizione, i giudici di merito avevano correttamente ritenuto insindacabile la dedotta invalidità.

Consigli Pratici
La pronuncia delle Sezioni Unite rappresenta un monito e, al contempo, un’opportunità per elevare lo standard della professione.
Quando si tratta di riscossione dei contributi condominiali tramite decreto ingiuntivo, la prima e fondamentale azione preventiva è una verifica approfondita della legittimità della delibera sottostante. Non possiamo più adagiarci sulla possibilità che eventuali vizi di validità vengano sanati o non possano essere eccepiti. Dobbiamo essere consapevoli che il condomino ingiunto ha ora la piena facoltà di contestare la delibera in quello stesso giudizio, sia per nullità che per annullabilità. Questo significa che una delibera palesemente nulla per difetto di attribuzioni (ad esempio, un’assemblea che a maggioranza tenti di modificare le tabelle millesimali o di incidere sulla proprietà esclusiva) renderà il decreto ingiuntivo vulnerabile e la sua validità potrà essere rilevata d’ufficio dal giudice.
La distinzione tra nullità e annullabilità: se l’assemblea ha cercato di modificare i criteri generali di ripartizione stabiliti dalla legge o dal regolamento (le cosiddette delibere “normative” che valgono per il futuro), quella delibera è nulla perché esorbita dalle attribuzioni assembleari e richiede l’unanimità. In questi casi, un buon amministratore dovrebbe prevenire tale deliberazione o, se adottata, sconsigliarne l’esecuzione per la sua intrinseca illegittimità. La nullità è un vizio radicale, come se l’atto non fosse mai esistito.
Diversamente, se l’assemblea si limita a ripartire in concreto le spese per una specifica gestione (es. rifacimento del tetto o pulizia scale) ma commette un errore nell’applicazione dei criteri legali o convenzionali esistenti, la delibera è annullabile. In questo contesto, l’amministratore ha un margine di azione più definito: se la delibera viene impugnata nei trenta giorni con una specifica domanda di annullamento, spetterà al giudice valutarne la fondatezza. Se, come nel caso il condomino si limita a eccepire l’annullabilità senza proporre l’azione nei termini, il decreto ingiuntivo rimarrà efficace, e l’eccezione sarà dichiarata inammissibile.
Il ruolo dell’amministratore è quello di attuare le delibere valide relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, per le quali l’assemblea ha piena legittimità a decidere (anche se, come visto, può farlo male). Tuttavia, quando la questione esula dalle attribuzioni assembleari e riguarda materie di competenza esclusiva dei singoli condomini o modifiche che richiedono l’unanimità, l’amministratore non può agire con un potere decisionale, ma deve limitarsi a un ruolo di facilitatore, di informatore o, al massimo, di promotore di accordi che rispettino i dettami normativi e contrattuali.

Fonte: Anaci BAT

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