RUMORI MOLESTI IN CONDOMINIO: PER LA CASSAZIONE LA PROVA DEL REATO NON RICHIEDE PIU’ LA FONOMETRIA

La gestione dei rumori molesti all’interno degli edifici condominiali rappresenta una delle sfide più delicate per gli amministratori e gli abitanti. Per fare chiarezza su quando una condotta rumorosa tra vicini travalica il confine civilistico per sfociare nel penale, analizziamo la recente Sentenza Penale Sez. 3 n. 32043 Anno 2025 della Corte di Cassazione, che fornisce indicazioni, specialmente in merito alla prova del reato di cui all’art. 659, comma 1, del codice penale.

Il cuore della questione risiede nell’applicazione dell’articolo 659, comma 1, del codice penale, che punisce il “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. Questa contravvenzione, a seguito dell’intrecciarsi della normativa sull’inquinamento acustico, trova oggi il suo ambito operativo quasi esclusivamente nei rapporti di vicinato e condominiali. La norma tutela il bene superindividuale della quiete pubblica e dell’ordine pubblico. Il principio fondamentale è che, affinché si configuri il reato, la condotta rumorosa deve essere astrattamente idonea a determinare un disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni e/o del riposo di una moltitudine di persone, imponendo che i rumori abbiano l’attitudine a disturbare una cerchia indeterminata di persone. Dunque, è necessaria la prova della diffusività e percettibilità delle emissioni stesse da parte di un numero illimitato di persone, come tutti gli occupanti il condominio o una parte consistente di esso.

Il caso pratico
Consideriamo il caso di un inquilino, Tizio, che prevalentemente durante le ore notturne produce forti rumori, ascolta musica ad alto volume e sposta mobilio, impedendo agli abitanti dell’appartamento del piano inferiore il normale svolgimento della vita quotidiana e del riposo. Tizio viene condannato in primo grado e ricorre in Cassazione, sostenendo di aver arrecato disturbo esclusivamente ai vicini sottostanti, e non alla quiete pubblica, poiché nessun altro condomino si era lamentato. Il dilemma sollevato dall’imputato è duplice: se il reato si configuri in assenza di lamentele multiple e se la prova del superamento della soglia di tollerabilità possa prescindere da una perizia fonometrica.
La Suprema Corte (Sentenza 32043/2025), dichiarando inammissibile il ricorso, ha stabilito che la contravvenzione è integrata purché la condotta sia idonea ad arrecare disturbo a un numero indeterminato di persone, quantunque sia anche una sola persona a lamentarsene. Ciò che conta non è il numero di lamentele concrete, bensì l’oggettiva idoneità del rumore a disturbare una pluralità di soggetti. Relativamente ad attività che si svolgono in ambito condominiale, è sufficiente che il rumore sia idoneo a turbare la quiete e le occupazioni non solo del vicino immediatamente limitrofo, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.
In termini pratici, se i rumori (come la musica ad alto volume, lo spostamento di oggetti o l’abbaiare di cani nel cuore della notte) sono tali da poter disturbare potenzialmente un’area estesa (come un intero piano o una palazzina), il reato è configurato, anche se solo un vicino richiede l’intervento delle forze dell’ordine.
Fondamentale è anche la conferma sulla prova: la Cassazione ha ribadito che non è necessario che l’accertamento del superamento della soglia della normale tollerabilità sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica (fonometrica). Il giudice può basare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che hanno percepito le caratteristiche e gli effetti dei rumori, inclusi gli operanti di polizia intervenuti sul luogo.

Consigli pratici
Per l’amministratore di condominio, la pronuncia del 2025 rafforza la necessità di agire con prontezza e discernimento professionale. Quando i rumori si manifestano inizialmente come una diatriba circoscritta e le lamentele provengono solo da una o due unità, la questione tende a ricadere nell’ambito delle questioni esclusive o private. Qui, l’amministratore deve agire primariamente da facilitatore, richiamando l’attenzione sull’osservanza del regolamento e invitando i condomini al rispetto della reciproca tollerabilità, documentando ogni passaggio.
Tuttavia, nel momento in cui la condotta rumorosa (come musica ad alto volume o schiamazzi notturni) diviene oggettivamente potenzialmente diffusiva e generalizzata – cioè capace di turbare la quiete di una parte consistente dell’edificio – la tutela della quiete pubblica all’interno del condominio configura un interesse che rientra nelle attività a tutela delle parti comuni dove l’amministratore è legittimato a intervenire con maggiore fermezza. In questi casi, pur non potendo sostituirsi all’autorità giudiziaria penale, sono fondamentali i riscontri oggettivi, quali i verbali o le deposizioni (anche non ufficiali, inizialmente) che attestino l’intervento delle forze dell’ordine e la percezione dei rumori da parte dei testimoni. Questo è vitale, dato che la giurisprudenza ha confermato che tali elementi non tecnici sono sufficienti per accertare la responsabilità penale.

Fonte: Anaci BAT

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