SICUREZZA CANTIERI: LA CASSAZIONE BOCCIA I PIANI DI SICUREZZA COPIA-INCOLLA. CSE RITENUTO RESPONSABILE

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale (sentenza depositata il 24 febbraio 2026, n. 7421, torna a fare chiarezza sulla “posizione di garanzia” delle figure coinvolte nei lavori, ribadendo un principio fondamentale: la sicurezza non è un adempimento burocratico formale, ma un obbligo di vigilanza concreta che non ammette approssimazioni o documenti “preconfezionati”.

Il cuore della problematica risiede nell’applicazione del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), con particolare riferimento agli articoli 91 e 92, che disciplinano i compiti del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Spesso, nella pratica professionale, si assiste alla redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che sono meri “copia-incolla” di modelli standardizzati.
Tuttavia, la giurisprudenza citata chiarisce che il PSC deve essere cucito su misura per le specifiche criticità del cantiere. Se il documento è generico e non risponde alla reale situazione dei luoghi – come la presenza di confini angusti o l’impossibilità di installare ponteggi tradizionali – il professionista incaricato e, a cascata, il committente (ruolo spesso ricoperto o gestito dall’amministratore per conto del condominio), rischiano di rispondere penalmente degli infortuni occorsi. Il principio di diritto è chiaro: la posizione di garanzia non si esaurisce con la nomina di un tecnico, ma esige che quest’ultimo agisca con competenza specifica, prevedendo e neutralizzando i rischi reali.

Il caso pratico
Immaginiamo uno scenario purtroppo frequente. In un fabbricato in corso di ristrutturazione, un operaio di una ditta in subappalto sta lavorando al terzo piano sulla casseratura di un pilastro. Per una tragica fatalità, perde l’equilibrio e cade nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri, riportando lesioni gravissime.
Le indagini rivelano un quadro allarmante: su quel lato del fabbricato non erano stati installati ponteggi o reti di protezione adeguate perché il proprietario del terreno confinante non aveva concesso il permesso per l’occupazione del suolo. Nonostante questa criticità fosse nota, il Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza aveva redatto un Piano di Sicurezza “standard”, ignorando totalmente il problema del confine. Invece di sospendere i lavori o imporre opere provvisionali alternative e sicure (come parapetti specifici al piano), si era limitato a soluzioni parziali e inefficaci. Questo è esattamente il contesto analizzato dalla Cassazione, dove la catena delle responsabilità ha coinvolto dal datore di lavoro “di fatto” fino ai vertici della direzione tecnica.
La Suprema Corte, con la sentenza del 2026, ha confermato la condanna per le figure tecniche, nonostante i tentativi di difesa basati sulla presunta “irregolarità” formale delle nomine o sulla delega di funzioni. Il punto di rottura individuato dai giudici è la genericità del PSC. La Corte ha stabilito che la redazione di un piano “standardizzato”, riferibile a un cantiere qualsiasi e non a quello specifico, costituisce una violazione colposa grave.
Inoltre, la sentenza sottolinea un aspetto procedurale fondamentale: mentre per alcuni imputati il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione (grazie a ricorsi ammissibili), per il Coordinatore per la Sicurezza il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questo significa che, se il ricorso è generico o non affronta le motivazioni della sentenza di appello, la condanna diventa definitiva e non si può più beneficiare del decorso del tempo. La Cassazione ha ribadito che chi assume il ruolo di coordinatore “di fatto” o firma documenti tecnici è pienamente responsabile, a prescindere dal fatto che la notifica preliminare agli enti sia stata perfezionata o meno: conta l’attività realmente esercitata in cantiere.

Consigli pratici
Alla luce di quanto emerso, l’amministratore di condominio deve porsi come il primo baluardo a tutela dei condomini, agendo con una lungimiranza che vada ben oltre la semplice gestione contabile. Il segreto per una difesa efficace in caso di eventi traumatici risiede in una contrattualistica impeccabile, che deve essere intesa come un “abito su misura” per ogni specifico intervento edilizio. In quest’ottica, risulta essenziale che i mandati conferiti alle imprese edili e ai professionisti (progettisti, direttori lavori e coordinatori) non siano generici moduli prestampati, ma documenti dettagliati che definiscano obblighi, responsabilità e protocolli di verifica rigorosi. Un contratto ben strutturato deve prevedere clausole di garanzia specifiche, imponendo ai tecnici la produzione di documenti che attestino l’avvenuto sopralluogo analitico e la valutazione reale delle interferenze, evitando che il Piano di Sicurezza rimanga un mero esercizio di stile informatico.
È fondamentale, in questo percorso, cambiare il paradigma culturale interno all’assemblea condominiale: la consulenza di un legale specializzato nella redazione e revisione dei contratti d’appalto non deve essere vista come un costo aggiuntivo o un orpello burocratico, ma come una forma di assicurazione preventiva e una tutela imprescindibile per l’intero patrimonio dei condomini. Un legale esperto è in grado di blindare la posizione del committente, inserendo clausole di manleva e definendo con chiarezza i confini dell’attività di controllo.
Responsabilizzare i tecnici significa, in ultima analisi, pretendere da loro un’attività di vigilanza attiva e documentata, trasformando il cantiere da zona di rischio a modello di efficienza protetta.

Fonte: Anaci BAT

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