SOSTITUZIONE DEL CONTATORE GAS SENZA PREAVVISO E MAXI-BOLLETTA: PERCHÉ IL CONDOMINIO NON È TENUTO A PAGARE

Il rapporto tra condomini e società di fornitura energetica è spesso costellato di zone d’ombra, specialmente quando si parla di consumi stimati, malfunzionamenti tecnici e procedure di sostituzione dei misuratori. Una recente e significativa decisione del Tribunale Ordinario di Campobasso (Sentenza n. 1593/2023, Giudice Onorario Michele Dentale) getta una luce chiarificatrice su una questione spinosa: il valore probatorio della lettura del contatore qualora quest’ultimo sia stato rimosso unilateralmente dal distributore senza il rispetto delle garanzie procedurali. La pronuncia non solo tutela il consumatore finale (nella fattispecie un Condominio), ma ribadisce con forza i confini della responsabilità del fornitore, stabilendo un precedente fondamentale per la gestione dei contenziosi sulle cosiddette “maxi-bollette”.

Il cuore della controversia risiede nel delicato equilibrio dell’onere della prova nell’ambito dei contratti di somministrazione energetica. Secondo i principi generali del codice civile, spetta al creditore (il fornitore) provare l’entità dei consumi fatturati, mentre spetta al debitore (il condominio) dimostrare eventuali fatti estintivi o impeditivi. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la rilevazione dei consumi mediante contatore gode di una “presunzione semplice” di veridicità.
Il punto critico emerge quando tale presunzione viene contestata. Se l’utente lamenta un malfunzionamento, il somministrante è tenuto a dimostrare che il sistema di misurazione fosse perfettamente funzionante. In questo contesto, assumono un ruolo centrale le norme tecniche e i regolamenti stabiliti dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Nello specifico, la Delibera del 27 dicembre 2013 prevede che la sostituzione del misuratore debba essere comunicata al cliente finale con un preavviso non inferiore a un mese, indicando modalità e tempi, per consentire all’utente di presenziare o richiedere una verifica metrologica in contraddittorio. Se questa procedura viene violata, la “prova regina” del fornitore — ovvero la lettura del contatore rimosso — perde la sua efficacia probatoria.

Il caso pratico
La vicenda esaminata dal Tribunale di Campobasso riguarda un Condominio che si è visto notificare un decreto ingiuntivo di oltre 71.000 euro per una singola fattura di gas. Il dato anomalo appariva macroscopico: a fronte di un consumo storico medio di circa 15.000 mc annui, il fornitore pretendeva il pagamento di ben 35.564 mc riferiti a soli sei mesi di esercizio. Un picco di consumi che, peraltro, ricadeva in parte in periodi in cui l’impianto di riscaldamento centralizzato doveva restare spento per legge.
L’elemento determinante del caso è stato però di natura procedurale. Nell’ottobre del 2022, il Condominio aveva scoperto che il vecchio contatore (in servizio da oltre trent’anni) era stato sostituito con un nuovo modello di nuova generazione. Tale operazione era avvenuta senza alcun preavviso, in un’area accessibile solo tramite chiavi in possesso del manutentore condominiale, e soprattutto senza che l’amministratore o un tecnico di fiducia potessero verificare la lettura finale del vecchio strumento. Il Condominio ha dunque proposto opposizione, contestando non solo l’esorbitanza del quantum, ma l’illegittimità stessa della procedura di misurazione.
Il Tribunale di Campobasso, con un ragionamento lineare e rigoroso, ha accolto l’opposizione del Condominio, revocando il decreto ingiuntivo. Due sono i pilastri della decisione. In primo luogo, il Giudice ha chiarito la questione della legittimazione passiva: il fornitore non può “scaricare” la responsabilità sul distributore (proprietario del contatore), sostenendo che l’utente debba rivolgersi a quest’ultimo. Il rapporto contrattuale è tra somministrante e somministrato; pertanto, ogni contestazione sul funzionamento dell’apparecchio deve essere gestita dal fornitore, che resta l’unico interlocutore del condominio.
In secondo luogo, il Tribunale ha sancito che la rimozione del contatore avvenuta in assenza di contraddittorio e senza il preavviso di un mese (violazione dell’art. 12 dell’Allegato A della delibera ARERA) preclude al fornitore la possibilità di provare la regolarità dei consumi. Secondo la sentenza, “l’irregolare asportazione del misuratore senza contraddittorio ha impedito alla controparte di provare la regolarità o meno dei consumi”. Di fatto, il comportamento della società energetica ha distrutto la prova stessa, facendo cadere la presunzione di veridicità della lettura. Nemmeno la produzione di fotografie scattate unilateralmente dai tecnici del distributore è stata ritenuta sufficiente: una prova formata senza la partecipazione della controparte, in violazione delle norme di settore, non ha valore legale nel processo.

Consigli pratici
Alla luce di questa importante pronuncia, occorre adottare una postura di estrema vigilanza nella gestione dei contratti di somministrazione. È fondamentale, innanzi tutto, monitorare con regolarità la corrispondenza dei consumi fatturati rispetto allo storico dell’edificio, non esitando a formalizzare contestazioni analitiche non appena si rilevino picchi ingiustificati. Qualora si verifichi una sostituzione del contatore, l’amministratore deve immediatamente verificare se sia stato rispettato il termine di preavviso di trenta giorni previsto dall’ARERA tramite PEC o raccomandata. In mancanza di tale comunicazione ufficiale, ogni successiva fattura di conguaglio basata sulla lettura di rimozione può essere legittimamente impugnata.
Nel caso in cui il fornitore tenti di declinare la propria responsabilità rimandando ai rapporti col distributore, l’amministratore deve restare fermo sulla posizione ribadita dalla giurisprudenza: il condominio è estraneo ai rapporti interni tra fornitore e distributore. È inoltre consigliabile, in presenza di letture anomale, richiedere immediatamente una verifica metrologica del contatore prima che questo venga rimosso, esercitando il diritto di assistenza tramite un proprio tecnico di fiducia.

Fonte: Anaci BAT

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