L’approvazione o la revisione delle tabelle millesimali che avvenga solo con finalità ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge può essere fatta a maggioranza qualificata, ai sensi dell’art. 1136 comma 2 c.c.. Mentre, se l’intento è quello di derogare espressamente il regime legale della ripartizione delle spese o una diversa cognizione della ripartizione delle spese, stante la natura contrattuale del regolamento, è necessaria l’approvazione all’unanimità.

Contratto d’appalto, clausola in deroga, art. 63 DD.AA., decreto ingiuntivo, condomini morosi. Cassazione 16 luglio 2024, n. 19532
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23251/2022 R.G. proposto da:XXXXXXXXXX, quale titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell’avvocato JXXXXXXXXXX, rappresentato e
