L’approvazione o la revisione delle tabelle millesimali che avvenga solo con finalità ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge può essere fatta a maggioranza qualificata, ai sensi dell’art. 1136 comma 2 c.c.. Mentre, se l’intento è quello di derogare espressamente il regime legale della ripartizione delle spese o una diversa cognizione della ripartizione delle spese, stante la natura contrattuale del regolamento, è necessaria l’approvazione all’unanimità.

Infissi, cambio colore, alterazione dell’estetica. Cassazione 01 dicembre 2021, n . 37732
ORDINANZA sul ricorso 15679/2016 proposto da: M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato A. C., rappresentato e difeso dall’avvocato F. M., giusta delega