Il Tribunale si Savona del 09 novembre 2022, n. 812, rigetta il ricorso del condomino e quindi anche l’obbligo di risarcimento a carico del condominio qualora i danni da umidità di risalita sono da imputarsi principalmente alle tecniche costruttive in uso all’epoca della costruzione dell’edificio e si accerti, poi, che il comportamento negligente del proprietario dell’unità immobiliare abbia contribuito ad aggravarli.
I Tribunale di Savona premettono che:
“Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all’art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile.“
Questo principio non è applicabile a tutti i casi difatti un orientamento più specifico Corte di Cassazione, ha escluso la responsabilità del condominio ai sensi dell’art. 2051 c.c., e quindi anche l’obbligo al risarcimento, per i danni causati dall’umidità di risalita qualora tale fenomeno sia da imputarsi principalmente alle tecniche costruttive in uso all’epoca della costruzione dell’edificio aggravati dal comportamento negligente del proprietario del locale. Cassazione 29 novembre 2011, n. 25239.



