VALIDITA’ DELLE DELIBERE: CONFLITTO DI INTERESSI, MOROSITA’ E VERBALIZZAZIONE

La gestione di un condominio è costantemente esposta al rischio di impugnazioni, spesso basate su vizi formali o su presunti conflitti di interessi. Per fare chiarezza su questi temi cruciali, la Corte di Appello di Cagliari ha recentemente emesso la sentenza n. 401 del 17 ottobre 2025. Questo pronunciamento si rivela una bussola indispensabile per gli amministratori, in quanto stabilisce i criteri precisi per valutare la validità delle delibere, in particolar modo laddove vengano sollevate doglianze relative al conflitto di interessi e alla specificità dell’Ordine del Giorno.

Il diritto condominiale non prevede una disciplina specifica e autonoma per l’ipotesi di potenziale conflitto di interessi tra il condominio e i singoli partecipanti. Storicamente, la giurisprudenza ha colmato tale lacuna richiamando per analogia la norma dettata in materia di società di capitali.

Il principio di diritto al centro dell’analisi è duplice: affinché una delibera sia invalidata a causa del conflitto di interessi di uno o più condomini, non basta la mera sussistenza del conflitto, ma è necessario che ricorrano congiuntamente due condizioni, come ribadito dal Tribunale e confermato dalla Corte d’Appello di Cagliari:

  1. Il voto sia determinante: Senza quel voto (o quei voti), la delibera non sarebbe stata approvata.
  2. La deliberazione sia dannosa: Ossia, che la delibera sia diretta al soddisfacimento di interessi extra-condominiali, ovvero sia lesiva dell’interesse istituzionale del condominio all’utilizzazione, al godimento e alla gestione delle parti comuni dell’edificio.

In sintesi, il potenziale conflitto di interessi non ha dignità giuridica sufficiente per invalidare la delibera se il voto non è stato decisivo o se l’atto non è pregiudizievole.

Il caso pratico
Una società, condomina, impugnava diverse delibere adottate nell’assemblea del Condominio del 19 gennaio 2018. Tra le contestazioni, vi era l’annullabilità o nullità della delibera che concedeva ad alcuni condomini con “rilevanti arretrati” la possibilità di pagare i propri debiti pregressi in 24 rate mensili.
La società attrice sosteneva che questa delibera fosse stata adottata con il voto determinante di condomini in palese conflitto di interessi, in quanto i beneficiari della rateizzazione erano proprio i morosi, alcuni dei quali erano anche coinvolti in liti contro il condominio stesso o avevano impugnato precedenti bilanci. Inoltre, si lamentava che la moratoria avesse creato un’ingiusta disparità di trattamento rispetto a chi aveva sempre pagato tempestivamente.
La Corte di Appello di Cagliari ha rigettato l’impugnazione della delibera sulla moratoria.
La Corte ha confermato la posizione del Tribunale, stabilendo che, anche escludendo i millesimi dei condomini morosi (indicati dall’attrice come in conflitto di interessi e che avrebbero beneficiato della rateizzazione), la delibera risultava comunque validamente approvata. I quorum costitutivi e deliberativi previsti per l’assemblea in seconda convocazione (Art. 1136, comma 3, c.c.) erano stati raggiunti.
In termini pratici, questo significa che l’interesse privato dei debitori a ottenere la dilazione, sebbene esistente, è risultato giuridicamente irrilevante poiché la maggioranza legale dei millesimi a favore (ovvero, la maggioranza dei condomini non in conflitto) era sufficiente a portare all’approvazione. L’assemblea, sebbene non possa ripartire i debiti dei morosi sugli altri condomini, può comunque accordare ai condomini morosi una dilazione.
La sentenza offre anche un chiarimento fondamentale sulla validità delle delibere non specificamente indicate nell’O.d.G. L’attrice aveva contestato che la concessione della moratoria e la costituzione di un fondo straordinario non fossero stati inseriti nell’O.d.G..
La Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui è sufficiente che gli argomenti siano indicati nell’avviso di convocazione nei termini essenziali per essere comprensibili. Temi come la moratoria sui debiti o la costituzione di un fondo per le spese ordinarie sono stati ritenuti ricompresi nel più ampio argomento: “Esposizione situazione patrimoniale e debitoria del Condominio, delibere inerenti, collegate e conseguenti”.
Inoltre, la Corte ha sottolineato un principio decisivo: l’omessa indicazione di un argomento non può essere rilevata dal condomino che, pur partecipando (anche per delega), abbia accettato la discussione sul merito della questione, esprimendo solo dissenso e senza eccepire in sede assembleare l’irregolarità della convocazione.
Infine, la sentenza ha rigettato l’impugnazione basata sull’asserita redazione del verbale in un momento successivo rispetto alla chiusura dell’assemblea. La Corte ha chiarito che non esiste alcuna norma condominiale che imponga la redazione contestuale del verbale. Il verbale può essere legittimamente perfezionato e completato in un momento successivo (passando da una “bozza” a una versione definitiva), purché non vi sia prova di una discrepanza tra quanto avvenuto in assemblea e quanto verbalizzato.

Consigli pratici

La pronuncia della Corte d’Appello di Cagliari rafforza la necessità per l’amministratore di operare con precisione procedurale e discernimento tra i propri poteri esecutivi e la volontà sovrana dell’assemblea.

In merito alle attività a tutela delle parti comuni, l’amministratore ha l’obbligo di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dai morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, a meno che non sia espressamente dispensato dall’assemblea. Tuttavia, l’assemblea (organo sovrano), esercitando la propria discrezionalità, può validamente decidere a maggioranza di accordare dilazioni. In questi casi, la dilazione non è una questione esclusiva o privata, ma una gestione delle finanze comuni.

Per prevenire contestazioni relative all’O.d.G., benché la giurisprudenza non richieda una precisione eccessiva, è bene utilizzare una formulazione chiara. La dicitura “delibere inerenti, collegate e conseguenti” è legittima, ma l’amministratore dovrebbe comunque cercare di anticipare i temi principali (es. “Discussione e approvazione proposta di rateizzazione debiti pregressi”).

Riguardo al conflitto di interessi, l’amministratore, pur non essendo un giudice, deve essere consapevole dei condomini potenzialmente in conflitto (come i morosi o i litiganti) e, in sede di verbalizzazione, accertare che il loro voto non sia determinante per il raggiungimento del quorum deliberativo.

Infine, sulla verbalizzazione, l’amministratore può procedere al perfezionamento del verbale in un momento successivo alla chiusura dell’assemblea ma meglio evitare.

Fonte: Anaci BAT

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