VIGNETTA 11

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento consolida un orientamento rigoroso e formalistico in materia di mandato professionale dell’amministratore. Il caso trae origine dalla richiesta di un ex amministratore per il recupero di anticipazioni di cassa e compensi maturati tra il 2011 e il 2016.

I TRE PILASTRI DELLA SENTENZA:

  1. Onere della Prova: La mera appostazione in bilancio di un “disavanzo” o di un “conto anticipi” non costituisce prova dell’esborso con denaro proprio dell’amministratore, né integra una ricognizione di debito automatica da parte del Condominio (mancando i requisiti ex art. 1988 c.c.).
  2. Nullità Testuale della Nomina: Ai sensi dell’art. 1129, comma 14 c.c., la mancata specifica analitica del compenso all’atto della nomina o del rinnovo determina la nullità assoluta del mandato. Tale nullità travolge il diritto al compenso, rendendo irrilevante la successiva approvazione del rendiconto.
  3. Gratuità della Prorogatio: Con l’entrata in vigore della Riforma (18 giugno 2013), l’amministratore cessato è tenuto solo alle attività urgenti, ma “senza diritto ad ulteriori compensi” (art. 1129, comma 8 c.c.). Viene così cancellato il concetto di prorogatio onerosa.

I PRINCIPI DI DIRITTO AFFERMATI:
Art. 1129 c. 14 c.c.: La specifica del compenso è condizione di validità della nomina. La mancanza è rilevabile d’ufficio dal Giudice.
Art. 1129 c. 8 c.c.: Il regime di prorogatio post-biennio (o dopo revoca/dimissioni) impone la gratuità dell’ufficio.
Art. 1720 c.c.: Il mandatario deve fornire prova rigorosa degli esborsi; il rendiconto approvato non sana l’assenza di tracciabilità bancaria.

LE CRITICITÀ PER IL PROFESSIONISTA:
La Corte nega il compenso a chi resta in carica senza una delibera di rinnovo formale completa di preventivo analitico.
Il bilancio approvato non è più una prova sufficiente per ottenere il rimborso delle somme anticipate per conto del Condominio.
Anche se l’assemblea approva il compenso in consuntivo, se la nomina originale è viziata dalla mancanza del preventivo, quel compenso può essere contestato o revocato in ogni momento.

IL COMMENTO DI ANACI BAT
La stagione della fiducia e della consuetudine è finita. Questa sentenza ci obbliga a una “iper-formalizzazione” del rapporto professionale: verbale di nomina con preventivo analitico allegato, divieto assoluto di anticipazioni personali con conseguenti raffica di decreti ingiuntivi senza se e senza ma.
L’amministratore moderno è stato gettato in un’arena ostile da una Riforma del 2012 figlia del “populismo legislativo”, scritta da chi vedeva nel professionista un “nemico del cittadino” da imbrigliare con catene burocratiche, anziché una risorsa da valorizzare.
Nel nostro piccolo, noi di ANACI BAT non ci stiamo. Continueremo a far sentire la nostra voce a tutela della dignità di una professione che tiene in piedi il patrimonio immobiliare italiano, nonostante leggi e sentenze scritte per i libri di storia che ignorano l’agonia della realtà.

Fonte: Anaci BAT

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