No. È una mera certificazione dello stato dei pagamenti alla data del rilascio. L’Amministratore non ha il potere di “abbuonare” o rinunciare ai crediti del Condominio.
Giuridicamente, la “liberatoria” sarebbe una remissione del debito (art. 1236 c.c.), potere che spetta solo all’Assemblea con voto unanime (1000/1000). L’attestazione ex art. 1130 n. 9 c.c. è invece una fotografia contabile. Se dopo il rilascio emergono conguagli passivi o vengono approvate spese straordinarie retroattive, il Condominio conserva il diritto di riscuotere tali somme, poiché l’attestazione non è opponibile al Condominio come rinuncia al credito.



