L’ATTESTAZIONE DELL’AMMINISTRATORE È UNA “LIBERATORIA” CHE CANCELLA I DEBITI?

No. È una mera certificazione dello stato dei pagamenti alla data del rilascio. L’Amministratore non ha il potere di “abbuonare” o rinunciare ai crediti del Condominio.

Giuridicamente, la “liberatoria” sarebbe una remissione del debito (art. 1236 c.c.), potere che spetta solo all’Assemblea con voto unanime (1000/1000). L’attestazione ex art. 1130 n. 9 c.c. è invece una fotografia contabile. Se dopo il rilascio emergono conguagli passivi o vengono approvate spese straordinarie retroattive, il Condominio conserva il diritto di riscuotere tali somme, poiché l’attestazione non è opponibile al Condominio come rinuncia al credito.

Fonte: Anaci BAT

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No. Non esiste un diritto automatico alla restituzione delle somme o alla loro compensazione. Finché rimane valida la delibera assembleare che ha approvato i lavori, il fondo deve restare vincolato. Per riavere le quote o stornarle, è necessaria una nuova votazione dell’assemblea che revochi formalmente l’intervento. Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza, il semplice ritardo nell’inizio […]

UNA DELIBERA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA È SUBITO OPERATIVA?

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