L’ASSEMBLEA PUÒ OPPORSI ALLA SCELTA DEL LEGALE FATTA DALL’AMMINISTRATORE E IMPORNE UNO DIVERSO?

Sì, ma a caro prezzo. L’assemblea può revocare il mandato al legale scelto dall’amministratore nominato per il recupero delle somme, ma il Condominio è legalmente obbligato a pagare integralmente la parcella per l’attività già svolta dal primo professionista.

Sebbene l’assemblea sia l’organo sovrano e possa, in ogni tempo, deliberare di sostituire il difensore del Condominio, tale decisione non annulla gli effetti del precedente incarico. Ecco i paletti giuridici invalicabili:

  1. Poiché l’amministratore ha il potere legale (ex artt. 1130 e 1131 c.c.) di nominare un avvocato per il recupero crediti senza previa delibera, il contratto d’opera professionale stipulato con il primo legale è perfettamente valido e vincolante per il Condominio.
  2. Il cliente (il Condominio) può recedere dal contratto d’opera professionale in qualsiasi momento, ma ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile, deve rimborsare al professionista le spese sostenute e pagare il compenso per l’opera già svolta. Se il legale aveva già redatto la diffida o il ricorso per decreto ingiuntivo, la sua parcella va saldata interamente per quelle fasi.
  3. Se l’incarico era stato conferito per un affare determinato (come il recupero di un credito specifico), la revoca senza “giusta causa” (e la semplice preferenza per un altro avvocato non è considerata giusta causa legale) potrebbe esporre il Condominio anche al risarcimento di eventuali danni ulteriori subiti dal primo legale.
  4. I condomini che votano per il cambio del legale devono essere consapevoli che stanno deliberando un aggravio di costi per la compagine condominiale (doppia parcella: una per il legale uscente, una per l’entrante). L’amministratore, in questo caso, è esente da responsabilità poiché ha agito nei limiti dei suoi poteri di legge: l’onere economico della “scelta politica” dell’assemblea ricade interamente sulle tasche dei proprietari.

Fonte: Anaci BAT

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