CONDOMINIO ORIZZONTALE O VERTICALE? PER LA CASSAZIONE LA DISTINZIONE “NON È DIRIMENTE”: TRAVI E PILASTRI RESTANO COMUNI E INTOCCABILI.

Cosa succede quando un condomino, nell’ambito di una ristrutturazione della propria unità immobiliare, decide di demolire parti strutturali comuni o di occupare aree destinate a parcheggio, convinto che la natura “orizzontale” del condominio gli consenta una gestione atomistica della proprietà? È un dubbio che attanaglia molti amministratori, spesso chiamati a mediare tra chi rivendica il diritto di trasformare radicalmente il proprio immobile e chi teme per la stabilità e il godimento delle parti comuni. Una risposta definitiva e rigorosa arriva dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 2 Civile, n. 9565 del 14 aprile 2026, che chiarisce i confini invalicabili dell’uso della cosa comune e la tutela del diritto al parcheggio.

Per comprendere la portata di questa pronuncia, dobbiamo muoverci lungo tre direttrici normative: la presunzione di condominialità (art. 1117 c.c.), il limite al diritto del singolo sulle proprie unità (art. 1122 c.c.) e l’inderogabilità della “Legge Ponte” (L. 765/1967). La Cassazione ribadisce che la distinzione tra condominio “verticale” e “orizzontale” non incide sulla natura dei beni comuni fondamentali. Fondamenta, suolo, sottosuolo e strutture portanti restano beni comuni per legge, a meno che un titolo d’acquisto (l’atto notarile originario) non disponga diversamente in modo esplicito. Il concetto chiave espresso dalla sentenza 9565/2026 è che l’art. 1102 c.c., pur permettendo l’uso più intenso della cosa comune, vieta tassativamente quelle modifiche che ne alterino la destinazione o che, peggio, si traducano in un’appropriazione esclusiva di una porzione di bene comune, come il sottosuolo o il resede.

Il caso
Immaginiamo una situazione ricorrente nelle assemblee: un edificio originariamente unico viene frazionato. Una società acquista un’ampia porzione destinata a laboratorio e ottiene il permesso di demolirla per costruire villette a schiera. Durante i lavori, l’impresa non si limita a ristrutturare, ma effettua un vero e proprio “taglio fisico” delle strutture: demolisce le travi portanti comuni, scava nel sottosuolo condominiale per ricavare locali interrati e occupa gran parte del piazzale esterno con rampe di accesso e parcheggi privati.
In tribunale, come accaduto nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la società costruttrice potrebbe difendersi sostenendo che, non essendoci un danno statico immediato accertato dal CTU e avendo lasciato agli altri condomini una piccola porzione di cortile, l’intervento sia legittimo. Ma è proprio qui che la Cassazione interviene con fermezza: la legittimità non si misura solo sulla “stabilità” dell’edificio, ma sul rispetto della proprietà comune. Non si possono abbattere fondamenta o travi comuni solo perché si possiede l’appartamento soprastante.
La Cassazione 9565/2026 stabilisce un principio fondamentale: l’attività costruttiva del singolo non può mai tradursi nell’appropriazione di parti comuni. La demolizione di travi e fondamenta del “vecchio” edificio condominiale per far posto a nuove strutture private è illegittima, poiché elide l’utilità della cosa comune per gli altri partecipanti.
Sul fronte dei parcheggi, la sentenza è ancora più dirompente. Richiamando l’art. 41-sexies della Legge Urbanistica (introdotto dalla Legge Ponte), la Corte chiarisce che il vincolo tra unità abitativa e spazio per la sosta è di natura pubblicistica e inderogabile. Se un costruttore occupa arbitrariamente l’area destinata a parcheggio, non può giustificarsi dicendo che è rimasto uno spazio residuo a disposizione degli altri. Il diritto reale d’uso sullo spazio destinato a parcheggio sorge ope legis e qualsiasi contratto che lo neghi è nullo nella parte in cui sottrae tale spazio, venendo integrato automaticamente dalla norma imperativa.

Il vademecum
Di fronte a lavori di ristrutturazione così invasivi, l’amministratore deve agire con una duplice veste. Qualora si ravvisi la demolizione di travi, pilastri o l’occupazione abusiva del sottosuolo, l’amministratore non deve attendere una delibera assembleare per diffidare il condomino o l’impresa: la tutela dell’integrità strutturale e della proprietà comune rientra nelle sue attribuzioni dirette. Deve pretendere la rimessa in pristino.
In sintesi, la Cassazione bacchetta la Corte d’Appello proprio su questo: i giudici di secondo grado avevano riconosciuto l’esistenza del condominio ma poi avevano permesso a un condomino di comportarsi come se non ci fosse (demolendo travi e occupando il sottosuolo). La Cassazione ristabilisce il principio: se è un condominio, le parti strutturali sono di tutti e nessuno può appropriarsene o distruggerle unilateralmente.

Fonte: Anaci BAT

Condividi:

Articoli Correlati

SPESE CONDOMINIALI E RECUPERO CREDITI: NESSUN DECRETO INGIUNTIVO SENZA IL RENDICONTO APPROVATO

La recente sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, pubblicata il 31 ottobre 2025, interviene con chiarezza su una delle tematiche delicate per la gestione finanziaria degli stabili: i requisiti essenziali per il recupero giudiziale delle quote non versate. Il provvedimento offre un’opportunità preziosa per fare il punto della situazione sull’argomento, analizzando i confini […]

PERICOLO DA BALCONI AGGETTANTI: IN CASO DI INERZIA IL CONDOMINIO PUÒ INTERVENIRE SOLO PER LA MESSA IN SICUREZZA

L’ordinanza emessa dal Tribunale di Macerata il 21 settembre 2026, interviene su uno dei temi più dibattuti nella gestione immobiliare: la ripartizione delle competenze e delle spese relative alla manutenzione dei balconi aggettanti. Questo articolo si propone di analizzare nel dettaglio il provvedimento, fornendo a tutti i professionisti del settore una chiave di lettura pratica […]

ABSTRACT: LAVORI CONDOMINIALI IN AREE PRIVATE. LA CASSAZIONE TRACCIA IL CONFINE TRA DIRITTO DI PASSAGGIO TEMPORANEO E SERVITÙ

In tema di condominio negli edifici, l’obbligo del singolo condomino di consentire l’accesso e il passaggio nel proprio fondo, ai sensi dell’art. 843 c.c., è preordinato al compimento di attività aventi carattere occasionale e transeunte per la realizzazione o la riparazione di un’opera comune o del vicino, e non può legittimare l’imposizione di un peso […]

CONDÒMINI MOROSI E LAVORI FERMI? L’AMMINISTRATORE NON È ONNIPOTENTE: IL TRIBUNALE DI PESCARA INGIUNGE IL PAGAMENTO AI MOROSI

Esiste un confine invisibile, ma giuridicamente d’acciaio, oltre il quale l’obbligo di garanzia dell’amministratore di condominio si infrange contro il muro dell’inerzia assembleare. Troppo spesso il professionista viene percepito come un parafulmine universale, chiamato a rispondere non solo delle proprie mancanze, ma anche delle paralisi economiche e decisionali generate dai suoi stessi mandanti. La pronuncia […]