A CHI DEVE ESSERE CONSEGNATA L’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEI PAGAMENTI?

Esclusivamente al condomino venditore (proprietario). L’Amministratore non può consegnarla direttamente all’acquirente o all’agenzia immobiliare.

L’attestazione contiene dati sensibili riguardanti la situazione patrimoniale del condomino. Ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679), la comunicazione a terzi (acquirente o intermediario o notaio) senza una delega scritta del venditore costituisce una violazione della privacy. Inoltre, il rapporto di mandato intercorre tra Amministrator e e condomino e fornire dati a terzi che possano influenzare il prezzo o l’esito della vendita potrebbe esporre l’Amministratore a richieste di risarcimento per responsabilità extracontrattuale.

Fonte: Anaci BAT

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No. Non esiste un diritto automatico alla restituzione delle somme o alla loro compensazione. Finché rimane valida la delibera assembleare che ha approvato i lavori, il fondo deve restare vincolato. Per riavere le quote o stornarle, è necessaria una nuova votazione dell’assemblea che revochi formalmente l’intervento. Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza, il semplice ritardo nell’inizio […]

UNA DELIBERA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA È SUBITO OPERATIVA?

Sì. La deliberazione assembleare è immediatamente obbligatoria per tutti i condòmini ed esecutiva dal momento stesso della sua adozione, senza alcuna necessità di attendere il decorso dei termini per l’impugnazione. L’efficacia delle decisioni condominiali poggia su tre pilastri fondamentali del Codice Civile che non lasciano adito a dubbi: La delibera può essere “congelata” esclusivamente da […]