IL CANE DEL VICINO ABBAIA IN CONTINUAZIONE: COSA POSSO FARE E A CHI DEVO RIVOLGERMI PER TUTELARMI?

Devi agire personalmente raccogliendo prove del disturbo e inviando una diffida legale; l’amministratore può intervenire solo come mediatore con avvisi generici, ma non ha il potere legale di risolvere una lite tra privati.

In caso di abbaio incessante, è fondamentale distinguere tra ciò che può fare l’amministratore e ciò che spetta al singolo condomino:
Il ruolo limitato dell’Amministratore: L’amministratore di condominio ha il compito di gestire le parti comuni e far rispettare il regolamento condominiale. Può intervenire come “facilitatore”, ad esempio affiggendo avvisi generici per richiamare i proprietari al rispetto della quiete. Tuttavia, poiché il rumore che entra in casa tua tocca la sfera privata e il diritto alla salute del singolo, la tutela esce dalla legittimità dell’amministratore. Non può, quindi, avviare azioni legali per tuo conto per un disturbo subito all’interno della tua proprietà.
L’iniziativa del Condomino: Spetta a te attivarti. Il primo passo è la documentazione: crea un “diario dei disturbi” (date, orari, durata) e raccogli testimonianze di altri vicini. Le perizie fonometriche sono fondamentali per dimostrare che il rumore supera la “normale tollerabilità” (art. 844 c.c.). Come stabilito dalla recente ordinanza di Cassazione n. 29784/2025, oggi puoi ottenere il risarcimento dimostrando semplicemente la lesione del tuo diritto al riposo, senza dover per forza esibire certificati medici di malattia.

Prima di andare in tribunale, invia una lettera raccomandata o una PEC al proprietario (o al “detentore” del cane, che è ugualmente responsabile) intimandogli di adottare le misure necessarie (addestramento, riposizionamento dell’animale) per far cessare le immissioni sonore.
Oltre al codice civile e penale, è molto utile consultare i regolamenti del tuo Comune. Spesso la Polizia Municipale disciplina in modo specifico la detenzione degli animali, fissando orari di silenzio e sanzioni amministrative per chi non impedisce agli animali di disturbare la quiete dei vicini. In alcuni casi, segnalare il problema ai vigili può portare a controlli e sanzioni indipendenti dalla causa civile.
Se il disturbo è così forte da essere percepito non solo da te, ma da una pluralità di persone (l’intero condominio o il vicinato), si può configurare il reato di “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” (art. 659 c.p.), che consente di presentare una denuncia penale.

Fonte: Anaci BAT

Condividi:

FAQ Correlate

A CHI APPARTENGONO I BALCONI INCASSATI?

La struttura del balcone incassato è in comproprietà tra il proprietario dell’appartamento superiore e quello dell’appartamento inferiore ai sensi dell’art. 1125 del Codice Civile, mentre il frontalino costituisce parte integrante della facciata ed è di natura condominiale. A differenza dei balconi aggettanti, i balconi incassati non sporgono oltre la linea dei muri perimetrali dell’edificio, ma […]

DI CHI È LA SOLETTA DEL BALCONE AGGETTANTE?

La soletta del balcone aggettante, comprensiva della struttura portante e di tutti i suoi elementi esterni (estradosso, intradosso e frontalino), è di regola di proprietà esclusiva del titolare dell’appartamento. Dal punto di vista strutturale e giuridico, il balcone aggettante rappresenta un prolungamento spaziale dell’unità immobiliare privata verso l’esterno. La Suprema Corte di Cassazione ha statuito […]