In tema di condominio negli edifici, è illegittima l’apertura di un varco nel muro perimetrale volta a collegare un’unità immobiliare di proprietà esclusiva ubicata all’interno del condominio con un altro immobile estraneo ad esso, ancorché appartenente al medesimo proprietario. Tale utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune in favore di una proprietà estranea, traducendosi nell’imposizione di una servitù passiva per la cui valida costituzione è necessario il consenso prestato in forma scritta da tutti i condomini.
Cosa dice la Corte
La Corte di Cassazione ha stabilito che un condomino non può aprire autonomamente una porta o un varco nel muro perimetrale per collegare il proprio locale a un edificio o fondo adiacente che non fa parte del condominio. Questa operazione è vietata perché trasforma il muro comune in un passaggio al servizio di una proprietà esterna, creando di fatto una servitù a carico del condominio. Sotto il profilo pratico e operativo, se un condomino richiede di realizzare un collegamento verso l’esterno, l’amministratore deve chiarire in assemblea che l’opera non può essere autorizzata con una semplice votazione a maggioranza. È indispensabile raccogliere preventivamente il consenso scritto e unanime di tutti i partecipanti al condominio, nessuno escluso. Qualora il condomino proceda ugualmente all’apertura del varco in assenza della totalità dei consensi, l’amministratore è legittimato a bloccare le attività per tutelare l’integrità delle parti comuni, richiedendo la chiusura dell’accesso e l’immediato ripristino dello stato dei luoghi.



