Nelle dinamiche quotidiane di gestione condominiale, specialmente per gli studi che operano con diligenza nell’interesse del condomino/cliente, emerge spesso un interrogativo insidioso in merito al conferimento degli incarichi professionali. La domanda centrale è la seguente: la delibera che nomina un tecnico per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza è di per sé sufficiente a far maturare il diritto al pagamento della parcella, anche qualora l’intervento edilizio venga successivamente accantonato? La risposta a questo dubbio giunge in modo netto dalla giurisprudenza locale, in particolare esaminando la recente sentenza del Tribunale di Trani n. 857/2026, ampiamente analizzata nel documento. Queste fonti autorevoli chiariscono i confini esatti entro i quali una decisione assembleare si trasforma da mera intenzione a vincolo contrattuale oneroso per i condomini.
Il quadro tecnico-normativo in cui ci muoviamo è quello dei contratti d’opera intellettuale, disciplinati dal Codice Civile. L’articolo 2233 regola la pattuizione e la misura del compenso, mentre l’articolo 2237 tutela il professionista nell’ipotesi in cui il cliente decida di recedere dal contratto, garantendogli il diritto al pagamento per il lavoro già effettivamente svolto e per le spese sostenute. Affinché queste disposizioni siano applicabili, tuttavia, la giurisprudenza intervenuta sul punto evidenzia come sia imprescindibile che il contratto si sia effettivamente perfezionato attraverso una manifestazione di volontà chiara, inequivocabile e definitiva da parte di entrambi i contraenti. Quando un’assemblea condominiale subordina l’esecuzione materiale delle opere a una successiva approvazione o alla redazione di ulteriori elaborati economici, la deliberazione che individua il professionista assume una valenza puramente programmatica e preparatoria. In tali circostanze, mancando l’accordo su elementi essenziali quali l’effettiva realizzazione dei lavori e la loro estensione, viene a mancare il fondamento stesso del rapporto contrattuale, impedendo la nascita di un valido diritto di credito in capo al tecnico incaricato.
Per comprendere appieno la portata della pronuncia, è utile esaminare la narrazione del caso di specie, che rappresenta uno scenario estremamente frequente nelle nostre assemblee. Durante una riunione tenutasi il 30 settembre 2016, i condomini avevano esaminato i preventivi per un intervento di manutenzione straordinaria dei balconi e delle facciate, giungendo a individuare un’impresa appaltatrice e a nominare un geometra quale direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza. Il verbale prevedeva per il tecnico un compenso pari all’8% dell’importo complessivo dei lavori. Nella stessa seduta, tuttavia, l’assemblea inseriva una precisa condizione: i condomini si riservavano di decidere in una riunione futura se eseguire i lavori in modo totale, parziale o se non eseguirli affatto, restando in attesa di un piano di riparto preventivo dei costi che l’amministratore avrebbe dovuto redigere. Il tecnico, ritenendosi validamente incaricato, redigeva comunque il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Pochi mesi dopo, l’assemblea deliberava il rinvio dei lavori a data da destinarsi e, nel 2019, l’amministratore comunicava la revoca formale dell’incarico. A quel punto il professionista adiva le vie legali, formulando due richieste: in via principale l’intero compenso parametrato all’8% dei lavori stimati, e in via subordinata il pagamento delle sole prestazioni svolte, ovvero il Piano di Sicurezza, invocando l’articolo 2237 del Codice Civile.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le pretese del professionista applicando un principio di estremo rigore formale e sostanziale. Il giudice ha stabilito che la pattuizione del compenso in misura percentuale (l’8%) risultava del tutto inapplicabile, poiché andava calcolata su lavori mai definitivamente individuati né quantificati dall’assemblea. La nomina, accompagnata dalla riserva di decidere in futuro sull’esecuzione delle opere, non ha configurato alcun contratto perfetto. Di conseguenza, anche la pretesa subordinata legata alla consegna del Piano di Sicurezza è decaduta: non essendoci un contratto valido, le comunicazioni dell’amministratore non potevano essere considerate un “recesso” ex art. 2237. Inoltre, nel merito, il magistrato ha rilevato che un piano di sicurezza redatto in assenza di opere certe si riduce a un documento meramente astratto e normativamente inidoneo, sottolineando anche la mancata prova rigorosa della sua avvenuta consegna al condominio o all’impresa, non essendo sufficiente presumere tale consegna sulla base della semplice condivisione degli spazi di studio tra l’amministratore e il tecnico.
Alla luce di questa pronuncia, la gestione degli incarichi professionali richiede un innalzamento dell’attenzione tecnica e procedurale nella conduzione dello studio. La stesura dei verbali assembleari deve rispecchiare con precisione chirurgica le reali intenzioni dei condomini. Se l’assemblea intende mantenere una fase esplorativa, subordinando l’inizio dei lavori a calcoli futuri o piani di riparto, l’amministratore deve cristallizzare a verbale tale condizione sospensiva, specificando che l’individuazione del tecnico non costituisce alcun vincolo contrattuale attuale. Diventa imperativo non far sottoscrivere al condominio alcun disciplinare d’incarico formale finché l’intero quadro economico e tecnico non sia stato approvato senza riserve. Parimenti, qualora il tecnico elabori documenti complessi anticipando i tempi, l’amministratore accorto deve contestarne tempestivamente l’incongruenza rispetto allo stato ancora indefinito delle decisioni assembleari. In questo contesto, occorre mantenere una netta separazione tra le azioni d’ufficio per la conservazione delle parti comuni, dove l’amministratore opera quale legale rappresentante vincolando il condominio solo nei limiti del mandato pieno, e il ruolo di mero facilitatore per le questioni private. Spesso i condomini chiedono all’amministratore di fare da tramite con i tecnici per opere che lambiscono la proprietà esclusiva o per ottenere chiarimenti informali; in queste vesti, il professionista della gestione deve evitare accuratamente che scambi di comunicazioni o trasmissioni di documenti vengano interpretati come un affidamento di incarico in nome e per conto del condominio, prevenendo il sorgere di contenziosi su crediti professionali infondati.
Il principio chiave emerso in sede giudiziaria stabilisce che la nascita del diritto al compenso per un professionista tecnico non deriva da automatismi formali legati a una generica nomina a verbale. Se l’assemblea condiziona esplicitamente l’avvio delle opere a deliberazioni future o alla previa definizione dei costi, il contratto d’opera intellettuale non si perfeziona, rendendo inesigibili sia le parcelle pattuite in percentuale, sia i compensi per eventuali attività tecniche propedeutiche svolte prematuramente.



