ACCESSO DEL CONDOMINO AGLI ATTI DEI CONDOMINI MOROSI: LA CASSAZIONE ABBATTO LO SCUDO DELLA PRIVACY

Riavvolgere quel “filo di Arianna” che dovrebbe guidare ogni condomino verso una gestione chiara e trasparente del proprio patrimonio non è sempre agevole, specialmente quando il labirinto burocratico sembra costruito apposta per confondere. L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione II Civile, n. 7823 pubblicata il 31 marzo 2026, interviene proprio per recidere i nodi di interpretazioni troppo restrittive, fornendo chiarimenti definitivi sul diritto dei proprietari di scrutare i conti e i registri condominiali senza inciampare in pretestuosi dinieghi.

Il perno della vicenda giuridica ruota attorno al delicato equilibrio tra il diritto di accesso alla documentazione (garantito dagli artt. 1129 e 1130-bis del Codice Civile) e la tutela della privacy. Spesso, nella prassi professionale, l’istanza del condomino viene rigettata per vizi di forma — come l’uso di termini non perfettamente sovrapponibili al dettato normativo — o per una presunta violazione della riservatezza degli altri partecipanti. La Suprema Corte, citando l’evoluzione normativa dal 2012 ad oggi e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ribadisce che la trasparenza è un valore preminente: il diritto di controllo sul mandatario è essenziale per una partecipazione consapevole all’assemblea e non può essere compresso da eccessivi formalismi.

Il caso pratico
Lo scenario analizzato dai giudici di legittimità vede protagonista la signora Mariella, proprietaria nel “Condominio”. La donna, intenzionata a verificare la regolarità di alcune voci di spesa prima di un’assemblea, aveva inviato diverse comunicazioni chiedendo all’amministratore di “farle avere” o “comunicarle” la documentazione contabile, gli estratti conto e il registro dell’anagrafe condominiale. L’amministratore, tuttavia, era rimasto silente o aveva frapposto ostacoli, sostenendo poi in giudizio che la richiesta fosse “inesaudibile” perché formulata male (richiesta di “ricevere” invece che di “visionare”) e perché l’accesso ai dati personali degli altri condomini avrebbe violato la privacy. Le corti di merito avevano inizialmente dato ragione al Condominio, arrivando persino a condannare la condomina per responsabilità aggravata, ritenendo la sua pretesa un intralcio alla gestione.
La Cassazione n. 7823/2026 ha ribaltato tale impostazione, stabilendo principi di estrema rilevanza pratica. In primo luogo, ha sancito il “principio di libertà delle forme”: l’istanza di accesso non richiede formule sacramentali o vincolate a pena di inammissibilità. Se la volontà del condomino di conoscere i dati è chiara, l’amministratore non può sollevare eccezioni lessicali. In secondo luogo, la Corte ha chiarito che il richiamo alla privacy non può essere uno scudo per negare l’accesso ai registri: la comunicazione dei dati tra condomini (inclusi i nomi dei morosi e i dati dell’anagrafe) è lecita poiché necessaria per l’adempimento di obblighi legali e per l’esercizio del potere di vigilanza sulla gestione comune. Il “trattamento” di questi dati è intrinseco al mandato ricevuto dall’amministratore e non richiede il consenso degli interessati, fermo restando il divieto di diffondere tali informazioni all’esterno o in luoghi accessibili a terzi.

Consigli pratici
Dall’analisi di questa fondamentale ordinanza, emerge chiaramente come il professionista debba evolvere il proprio modello operativo per evitare contenziosi logoranti. Per prima cosa, è essenziale che l’amministratore adotti un approccio strategico: è caldamente consigliato indicare già nella lettera di nomina — o in subordine nel disciplinare d’incarico che si allega al rendiconto annuale — gli orari e i giorni settimanali che lo studio mette a disposizione per la verifica dei documenti condominiali. In questo contesto, è bene specificare che l’accesso agli atti dovrà sempre essere preceduto da una comunicazione preventiva da parte del condomino, così da permettere allo studio di predisporre e organizzare il materiale contabile richiesto nei tempi e nei modi consoni.
Per mettersi definitivamente al riparo dal “fuoco incrociato” — ovvero quella situazione in cui l’amministratore si trova stretto tra il condomino che richiede di visionare la situazione contabile e il condomino moroso che, viceversa, eccepisce la violazione della privacy — è una strategia eccellente quella di integrare all’interno della modulistica informativa sulla privacy una chiara clausola di gestione. In questo documento l’amministratore può anticipare che, in virtù degli obblighi di legge e della vigente giurisprudenza in tema di trasparenza condominiale, le richieste di accesso agli atti contabili e ai registri anagrafici non potranno essere negate con lo scudo della riservatezza, trattandosi di flussi informativi leciti e necessari all’interno della compagine. Esplicitare questo concetto fin dal principio trasmette competenza, disincentiva le opposizioni pretestuose e pone l’amministratore in una posizione di totale tutela.
Seguendo questa linea di condotta, il professionista non solo si tutela legalmente, ma dimostra quella correttezza gestionale che la Suprema Corte ha indicato come unico argine alla conflittualità, garantendo quel “filo di Arianna” che ti fa uscire dal labirinto delle aule di tribunale.

Fonte: Anaci BAT

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