ATTIVITÀ COMMERCIALE IN RISTRUTTURAZIONE. VOGLIO VEDERE I PROGETTI DEPOSITATI IN COMUNE. CHI DEVE FARLO?

Spetta al singolo condòmino attivarsi autonomamente presso il Comune. L’Amministratore è tenuto a farlo al posto del singolo solo se riceve uno specifico mandato dall’Assemblea che stanzi i relativi fondi

Per comprendere correttamente la ripartizione dei doveri, occorre distinguere tra il ruolo di vigilanza dell’Amministratore e il diritto di verifica del privato.

1 La posizione dell’Amministratore:
Nel momento in cui l’attività commerciale ha inviato all’Amministratore la comunicazione di inizio lavori (come previsto dall’art. 1122 c.c.), corredata dalle necessarie informazioni, l’Amministratore ha assolto al suo dovere di diligenza. Il suo compito è prendere atto della comunicazione e vigilare affinché i lavori non rechino danni visibili e immediati alle parti comuni (es. crepe, sporcizia, lesioni al decoro di facciata). L’Amministratore non ha il potere né il dovere di sindacare la regolarità urbanistica interna dei progetti, né di agire come “investigatore” per conto di terzi.
2 Il ruolo del Condòmino “sospettoso”:
Se un condòmino nutre dubbi sulla legittimità dei permessi o sulla sicurezza interna dei locali, ha il pieno diritto di effettuare un Accesso agli Atti presso l’Ufficio Tecnico del Comune (L. 241/1990), avvalendosi del criterio della vicinitas (vicinanza). È una procedura che il singolo può e deve fare a proprie spese e cura.
3 Quando si muove il Condominio:
L’Amministratore può richiedere l’accesso agli atti a nome del Condominio solo in due casi:

  • Vi sono danni evidenti e concreti alla stabilità o alla sicurezza delle parti comuni;
  • L’Assemblea, appositamente convocata su richiesta formale del condomino sospettoso, delibera di conferire tale incarico all’Amministratore, stanziando il budget per le spese legali e tecniche necessarie all’analisi dei documenti.

In assenza di delibera e di danni visibili, la richiesta di approfondimento resta una prerogativa e un onere del singolo proprietario.

Fonte: Anaci BAT

Condividi:

FAQ Correlate

A CHI APPARTENGONO I BALCONI INCASSATI?

La struttura del balcone incassato è in comproprietà tra il proprietario dell’appartamento superiore e quello dell’appartamento inferiore ai sensi dell’art. 1125 del Codice Civile, mentre il frontalino costituisce parte integrante della facciata ed è di natura condominiale. A differenza dei balconi aggettanti, i balconi incassati non sporgono oltre la linea dei muri perimetrali dell’edificio, ma […]

DI CHI È LA SOLETTA DEL BALCONE AGGETTANTE?

La soletta del balcone aggettante, comprensiva della struttura portante e di tutti i suoi elementi esterni (estradosso, intradosso e frontalino), è di regola di proprietà esclusiva del titolare dell’appartamento. Dal punto di vista strutturale e giuridico, il balcone aggettante rappresenta un prolungamento spaziale dell’unità immobiliare privata verso l’esterno. La Suprema Corte di Cassazione ha statuito […]