BALLATOIO “A FONDO CIECO”: POSSO CHIUDERLO CON UNA GRATA SE SERVE SOLO AL MIO APPARTAMENTO?

No, è illegittimo. Salvo che tu non possieda un atto notarile che certifichi la proprietà esclusiva di quel pezzo di ballatoio, esso si presume comune a tutto il condominio. Spostare una ringhiera per inglobare una parte di ballatoio viola l’art. 1102 del Codice Civile, poiché impedisce agli altri l’uso della cosa comune, e può essere sanzionato con l’ordine di rimozione immediata.

Il ballatoio, per sua natura, serve a dare aria, luce o accesso a più unità immobiliari. Pertanto, è considerato un bene comune. Per dichiararlo “privato”, non basta sostenere di averlo sempre usato: occorre una prova rigorosa (chiamata probatio diabolica), ovvero un titolo d’acquisto che ne tracci la proprietà esclusiva risalendo decenni indietro nel tempo.
Anche se il ballatoio è in comproprietà tra due soli vicini, nessuno dei due può installare manufatti fissi (ringhiere, grate, divisori) che ne riducano la superficie fruibile dall’altro. La Giurisprudenza ha chiarito che è illegittima la chiusura di una parte del ballatoio con incorporazione nel proprio appartamento, perché altera la destinazione del bene comune.
Spesso i condomini si difendono dicendo: “Il mio vicino era d’accordo e abbiamo diviso le spese della ringhiera”. Attenzione: i diritti su beni immobili possono essere modificati solo per iscritto davanti a un notaio. Un accordo verbale o una stretta di mano non hanno alcun valore legale; il condominio potrà chiedere in qualsiasi momento il ripristino dello stato originario e sarai obbligato a demolire il manufatto.

Fonte: Anaci BAT

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