CHE POTERI HA UN AMMINISTRATORE AD ACTA?

Ha i poteri di un normale amministratore, ma limitati esclusivamente al compimento dello specifico affare o incarico indicato nel decreto del Giudice.

A differenza dell’amministratore ordinario che gestisce tutto il condominio, quello ad acta ha un mandato “chirurgico”. Se il Giudice lo nomina per gestire un cantiere, egli potrà firmare contratti, approvare stati d’avanzamento lavori (SAL) e gestire i pagamenti relativi a quel cantiere. Su tutto il resto (es. pulizia scale, giardino, altre spese), l’assemblea o l’amministratore precedente mantengono i propri poteri. È una sorta di “commissario” per un obiettivo preciso.

Fonte: Anaci BAT

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Sì, l’amministratore può chiedere l’intero pagamento a ciascuno dei comproprietari. In caso di contitolarità di un immobile (ad esempio tra coniugi, eredi o soci), vige il principio della “solidarietà passiva”: ogni comproprietario è responsabile per l’intero debito verso il condominio, a prescindere dalla grandezza della sua quota di proprietà. Molti condomini pensano erroneamente che, possedendo […]

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