CHE POTERI HA UN AMMINISTRATORE AD ACTA?

Ha i poteri di un normale amministratore, ma limitati esclusivamente al compimento dello specifico affare o incarico indicato nel decreto del Giudice.

A differenza dell’amministratore ordinario che gestisce tutto il condominio, quello ad acta ha un mandato “chirurgico”. Se il Giudice lo nomina per gestire un cantiere, egli potrà firmare contratti, approvare stati d’avanzamento lavori (SAL) e gestire i pagamenti relativi a quel cantiere. Su tutto il resto (es. pulizia scale, giardino, altre spese), l’assemblea o l’amministratore precedente mantengono i propri poteri. È una sorta di “commissario” per un obiettivo preciso.

Fonte: Anaci BAT

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No. Non esiste un diritto automatico alla restituzione delle somme o alla loro compensazione. Finché rimane valida la delibera assembleare che ha approvato i lavori, il fondo deve restare vincolato. Per riavere le quote o stornarle, è necessaria una nuova votazione dell’assemblea che revochi formalmente l’intervento. Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza, il semplice ritardo nell’inizio […]

UNA DELIBERA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA È SUBITO OPERATIVA?

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