Il responsabile legale del pagamento nei confronti del Condominio è sempre e solo il proprietario dell’immobile (locatore). Il Condominio non ha alcun rapporto giuridico diretto con l’inquilino (conduttore). Se l’inquilino non paga, l’Amministratore deve agire forzosamente contro il proprietario.
Nonostante l’articolo 9 della Legge 392/1978 stabilisca che gli oneri accessori (pulizia, luce, ascensore, riscaldamento) siano a carico dell’inquilino, questo obbligo vale solo all’interno del rapporto privato tra proprietario e locatario.
Come confermato dalla giurisprudenza consolidata, il Condominio è un ente terzo rispetto al contratto di locazione. Pertanto, l’Amministratore è obbligato ad emettere eventuali decreti ingiuntivi esclusivamente contro il proprietario “condomino”. Sarà poi cura di quest’ultimo rivalersi sull’inquilino moroso, arrivando, nei casi più gravi, a chiederne lo sfratto per inadempimento contrattuale.



