In siffatte circostanze, l’Amministratore può intervenire richiamando il rispetto dell’osservanza del Regolamento condominiale, sia mediante avvisi di carattere generale, sia attraverso comunicazioni mirate alla specifica “verticale” interessata. Cionondimeno, essendo egli sprovvisto di poteri ispettivi o inquisitori, l’identificazione del responsabile e l’esperimento di azioni volte al risarcimento del danno rimangono onere esclusivo del condòmino leso.
In sintesi:
- L’Amministratore ha il dovere di curare l’osservanza del Regolamento. Ricevuta una segnalazione documentata (foto, date, orari), egli procederà a richiamare formalmente i condòmini della verticale interessata, ricordando i divieti, i pericoli di incendio e le possibili conseguenze legali. Tale intervento è volto a ripristinare la corretta convivenza e a tutelare il decoro dell’edificio.
- L’Amministratore non è un pubblico ufficiale: non può effettuare ispezioni nelle proprietà private, non può sequestrare oggetti né agire sulla base di semplici sospetti. In assenza di una prova inconfutabile (come una ripresa video o testimonianze terze) o di una confessione, l’Amministratore non può irrogare le sanzioni pecuniarie previste dal regolamento, poiché ciò esporrebbe il Condominio a sicuri ricorsi legali per eccesso di potere.
- Poiché il tendaggio è una proprietà privata, l’onere di agire per il risarcimento del danno spetta esclusivamente al proprietario danneggiato (Art. 2043 c.c.). Qualora il responsabile sia identificabile, il danneggiato ha la facoltà di:
• In sede civile: Richiedere il rimborso dei danni materiali (riparazione o sostituzione).
• In sede penale: Sporgere querela presso le Autorità competenti. La giurisprudenza di legittimità qualifica infatti il lancio di mozziconi e cenere come reato di “Getto pericoloso di cose” (Art. 674 c.p.), in quanto condotta idonea a imbrattare, molestare o offendere le persone.



