Le clausole sulla ripartizione e addebito delle spese condominiali inserite nel rogito dal venditore o acquirente non sono opponibili al Condominio. Il tema della ripartizione delle spese condominiali tra venditore ed acquirente dell’immobile, è regolato dall’articolo 63 comma 4 delle disposizioni di attuazione al Codice civile che delinea a carico dell’acquirente un’obbligazione solidale con il venditore.

ABSTRACT: LAVORI CONDOMINIALI INCOMPLETI. VIETATA LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE QUOTE DA PARTE DEL CONDOMINO
In tema di condominio negli edifici, l’obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese per la conservazione delle parti comuni e le vicende obbligatorie del condominio verso i suoi appaltatori restano del tutto indipendenti. Ne consegue che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali relativi a lavori straordinari, il condomino moroso non […]


