Clausole ripartizione spese tra venditore e acquirente

Le clausole sulla ripartizione e addebito delle spese condominiali inserite nel rogito dal venditore o acquirente non sono opponibili al Condominio. Il tema della ripartizione delle spese condominiali tra venditore ed acquirente dell’immobile, è regolato dall’articolo 63 comma 4 delle disposizioni di attuazione al Codice civile che delinea a carico dell’acquirente un’obbligazione solidale con il venditore.

Tribunale di Monza 27 gennaio 2022, n. 207

Fonte: Anaci BAT

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