Sebbene il Codice Civile non fissi un termine in “numero di giorni” per la consegna dell’attestazione ex art. 1130 n. 9 c.c., i principi di correttezza indicano un tempo congruo di circa 10-15 giorni lavorativi. Questo periodo permette all’Amministratore di verificare la regolarità di tutti i versamenti e l’eventuale presenza di liti pendenti o lavori straordinari.
È bene chiarire che l’attestazione rilasciata dall’Amministratore è un documento tecnico-contabile mirato e non libera il venditore dalle sue responsabilità contrattuali verso chi acquista.
In particolare, resta onere esclusivo del venditore:
- Fornire copia dei verbali assembleari: L’acquirente ha il diritto di conoscere l’andamento del condominio negli ultimi anni, le discussioni in corso e le future spese potenziali (anche se non ancora deliberate).
- Dichiarare lo “stato di fatto”: L’attestazione dell’Amministratore riguarda solo quanto già risultante dai registri (pagamenti effettuati e liti già avviate). Eventuali vizi, problematiche tecniche dell’edificio o lavori necessari ma non ancora approvati, devono essere riferiti dal venditore all’acquirente secondo i principi di buona fede nelle trattative.
- Consegnare il Regolamento di Condominio: È compito del venditore produrre copia del regolamento e delle tabelle millesimali.
In sintesi: L’Amministratore attesta i dati contabili certi, ma è il venditore che deve garantire all’acquirente la piena conoscenza della situazione condominiale nel suo complesso, consegnando tutta la documentazione integrativa necessaria per una compravendita trasparente.



